Trib. Monza, sentenza 08/01/2025, n. 30
TRIB Monza
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2052 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
DO AN ZI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Lissone, piazza La Pira 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
STARS S.R.L. (C.F. e P.IVA 02846980965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Valcava n. 20, presso lo studio dell'avv. Christian Ravasi, che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato AR ON PO ha convenuto in giudizio la società STARS S.r.l. chiedendo, in via principale nel merito, di “accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, il diritto di credito vantato dal Dott. AR ON PO nei confronti della società AR RL … e, pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la AR RL … al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
330.250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa”.
L'attore ha allegato e dedotto a tal fine:
- di aver ricoperto a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2022 il ruolo di
Direttore Sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società “AR S.r.l.” di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, per la cui attività era stato concordato un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività;
- che la durata del contratto d'opera era annuale con rinnovo tacito di anno in anno salva la facoltà di recesso di una delle parti che doveva essere comunicata entro 60 gg a mezzo pec o raccomandata;
- che in data 05/01/2022, non ricevendo alcun compenso per l'attività prestata, rassegnava a AR RL le proprie dimissioni;
- che in data 24/03/2022 chiedeva tramite pec a AR RL il pagamento dei propri compensi per l'attività professionale svolta.
***
Si è costituita in giudizio STARS S.r.l., chiedendo: “In via principale, nel merito:
1) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte dell'ingente credito dedotto insoluto in giudizio ai sensi dell'art. 2956, numero 2, c.c. ed in via di ulteriore subordine come precisato in narrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli
2934 e 2946 c.c.”
Nel merito, la convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti e le conclusioni dell'attore, eccependo la mancata prova dell'accordo sulla base del quale sarebbe stato stabilito un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività.
pagina 2 di 8
Al contrario, la convenuta ha dedotto che il compenso dell'attore era stato pattuito in €50,00/orari per l'attività odontoiatrica prestata e per l'attività resa in qualità di Direttore Sanitario e che era stato pattuito un compenso aggiuntivo di
€100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti.
STARS S.r.l. ha inoltre dedotto e documentato di aver saldato tutte le fatture emesse da AR ON PO per le prestazioni professionali svolte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e all'udienza del 18/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, l'attore ha evidentemente svolto una domanda di pagamento (rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €330.250,00.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007;
Cass. 2387/2004;
Cass. 20073/2004;
Cass., sez. un.,
13533/2001), e,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2052 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
DO AN ZI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in Lissone, piazza La Pira 6, presso lo studio dell'avv.
Giacomo Bonazza, che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
STARS S.R.L. (C.F. e P.IVA 02846980965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monza, via Valcava n. 20, presso lo studio dell'avv. Christian Ravasi, che la rappresenta e la difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato AR ON PO ha convenuto in giudizio la società STARS S.r.l. chiedendo, in via principale nel merito, di “accertare e dichiarare per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, il diritto di credito vantato dal Dott. AR ON PO nei confronti della società AR RL … e, pagina 1 di 8 per l'effetto, condannare la AR RL … al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
330.250,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa”.
L'attore ha allegato e dedotto a tal fine:
- di aver ricoperto a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2022 il ruolo di
Direttore Sanitario presso i centri ambulatoriali gestiti dalla società “AR S.r.l.” di Mezzago, Antegnate, Castano Primo, Cesano Maderno, Usmate Velate, per la cui attività era stato concordato un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività;
- che la durata del contratto d'opera era annuale con rinnovo tacito di anno in anno salva la facoltà di recesso di una delle parti che doveva essere comunicata entro 60 gg a mezzo pec o raccomandata;
- che in data 05/01/2022, non ricevendo alcun compenso per l'attività prestata, rassegnava a AR RL le proprie dimissioni;
- che in data 24/03/2022 chiedeva tramite pec a AR RL il pagamento dei propri compensi per l'attività professionale svolta.
***
Si è costituita in giudizio STARS S.r.l., chiedendo: “In via principale, nel merito:
1) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, 2) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di parte dell'ingente credito dedotto insoluto in giudizio ai sensi dell'art. 2956, numero 2, c.c. ed in via di ulteriore subordine come precisato in narrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli
2934 e 2946 c.c.”
Nel merito, la convenuta ha contestato la ricostruzione dei fatti e le conclusioni dell'attore, eccependo la mancata prova dell'accordo sulla base del quale sarebbe stato stabilito un compenso pari ad €1.000,00 mensili per ogni struttura sanitaria in cui avrebbe prestato la propria attività.
pagina 2 di 8
Al contrario, la convenuta ha dedotto che il compenso dell'attore era stato pattuito in €50,00/orari per l'attività odontoiatrica prestata e per l'attività resa in qualità di Direttore Sanitario e che era stato pattuito un compenso aggiuntivo di
€100,00 per ogni impianto dentale posizionato ai pazienti.
STARS S.r.l. ha inoltre dedotto e documentato di aver saldato tutte le fatture emesse da AR ON PO per le prestazioni professionali svolte.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con produzioni documentali e all'udienza del 18/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante deposito di note di trattazione scritta, rassegnate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Come emerge dall'esposizione che precede, l'attore ha evidentemente svolto una domanda di pagamento (rectius: adempimento) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., per l'importo di €330.250,00.
Trovano, dunque, applicazione le ordinarie regole in tema di prova dei diritti di credito (Cass. 9351/2007;
Cass. 2387/2004;
Cass. 20073/2004;
Cass., sez. un.,
13533/2001), e,
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