Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 883

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 11/11/2024, n. 883
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 883
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 527/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 527/2023 promossa da:

, , assistito e difeso dall'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
LUCILLA, giusta delega in atti;

RICORRENTE
contro

, , assistita e difesa dall'avv. MAGNONI C.F._2 C.F._3
FRANCESCO, giusta delega in atti;

RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: CONCLUSIONI:
- dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito alla Parte_1 CP_1 sig. ex art. 151 II° comma c.c. CP_1
- revocare l'affidamento condiviso e affidare in via super esclusiva i figli minori e Per_1 al padre sig. con residenza anagrafica e collocazione degli Per_2 Parte_1 stessi presso il medesimo in San Benedetto Po via papa Giovanni III, 17 disponendo che tutte le decisioni relative alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione, comprese quelle di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte autonomamente dal padre, con facoltà per la madre di vedere i figli, previe intese con il sig. solo in Italia presso la residenza paterna alla Parte_1 presenza del padre o di un familiare e con divieto di allontanarsi;

- confermare e disporre il divieto di espatrio dei figli minori nata a [...]_3
Coriano MN il 25.09.2023 e di nato a [...] il [...] Persona_4 con la madre delegando la Questura di Mantova per le comunicazioni alla CP_1 Polizia di frontiera di porti, aeroporti e confini di Stato per l'inserimento nelle liste di frontiera del divieto di espatrio dei minori suddetti con la madre sig. CP_1
- confermare e disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in San Benedetto Po via Giovanni XXIII,17 al sig. che continuerà ad abitarla con i figli e Parte_1 Per_1

Per_2
- revocare l'obbligo a carico di di corrispondere alla sig. la Parte_1 CP_1 somma mensile di euro 150,00 a titolo di concorso nel mantenimento;

- condannare la sig. a concorrere al mantenimento dei figli versando CP_1 mensilmente, entro il giorno 5, al sig. la somma di euro 200,00 da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici Istat forniti dalla CCIAA di Mantova oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole senza necessità di accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte di esibizione del documento attestante la spesa del genitore che l'ha anticipata per intero: A) spese mediche per visite mediche, esami, trattamenti e cure anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica-occhiali da vista, lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (quindi non interamente coperte da SSN), sempre su prescrizione medica le spese per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato, le spese sempre su prescrizione medica per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella prescrizione B) spese scolastiche tasse di iscrizione comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dalla scuola, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e dopo la maturità a università pubblica (ove il figlio voglia proseguire negli studi), spese per acquisto di libri scolastici e universitari, corredo scolastico di inizio anno, spese per la partecipazione a gite scolastiche senza pernottamenti organizzate dalla scuola, spese di trasporto da e per le sedi scolastiche (anche universitarie) con mezzi pubblici, spese per tempo prolungato pre-scuola post-scuola (se richiesto dall'istituto o per esigenze lavorative dei genitori e non vi siano alternative) spese per centri ricreativi e gruppi estivi
pagina 2 di 10 (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori), spese per babysitter se necessarie per impegni lavorativi o in caso di malattia della prole o dei genitori in mancanza di alternative, spese per l'acquisto di strumenti informatici (tablet PC portatile) se necessari allo svolgimento dell'attività didattica o se connessi al programma di studio differenziato o personalizzato predisposto dell'istituto scolastico nel limite massimo di euro 500,00, spese per la retta d'asilo nido (in caso di impegni lavorativi di entrambi i genitori)della scuola materna nei limiti dell'importo stabilito dalle fasce di reddito delle tabelle di asili nido e scuole materne comunali C) spese per lezioni di scuola guida 8pratica teoria tasse e iscrizione agli esami) oltre le spese straordinarie che in caso di affidamento super esclusivo non necessitano di accordo tra i genitori quali le spese per tempo prolungato, centri ricreativi e gruppi estivi se uno dei genitori non lavora, per cure dentistiche odontoiatriche oculistiche erogate in ambito privato non indifferibili e urgenti, cure fisioterapiche e termali, farmaci non convenzionali, tasse scolastiche e universitarie per istituti e università privati corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni provate, alloggi in sedi universitarie, acquisto di strumenti informatici fuori da quelli indicati nella lettera B), spese per acquisto di telefoni cellulari, spese per il motorino o l'autovettura, per viaggi e vacanze, corsi di studio all'estero, attività sportive e ricreative. Per tali spese il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore la richiesta scritta di adesione con indicazione specifica della tipologia di spese e l'esatto ammontare;
l'altro genitore potrà motivare il proprio dissenso scritto entro 20 giorni dalla ricezione della proposta, nel qual caso la spesa resterà a carico del genitore che l'aveva proposta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata.

- confermare e disporre che l'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli sia percepito interamente dal sig. Parte_2
- Spese rifuse”
Per parte resistente: “Dichiarare la separazione dei coniugi Stabilire un congruo assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1
stabilire un assegno di mantenimento a favore dei due figli minori;

assegnare la casa coniugale (per metà della sig.ra all'odierna istante;
CP_1

disporre l'affido congiunto dei figli minori
Per il P.M.: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla coniuge, sposata in India il 14.03.2010, unione dalla quale nascevano in data
25.09.2013 la figlia e in data 16.2.2017 il figlio Per_1 Per_2
Parte ricorrente, dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto inoltre l'addebito della separazione alla moglie e formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
pagina 3 di 10 2. La resistente, costituitasi in giudizio, non si è opposta alla pronuncia di separazione ma ha chiesto una diversa regolamentazione dei rapporti.
3. All'esito dell'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente, vanamente esperito il rituale tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti (disponendo l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso il padre e regolamentazione delle visite materne;
il divieto di espatrio dei minori;
l'assegnazione della casa coniugale al padre;
l'onere del ricorrente di versare un mantenimento per la coniuge di Euro 150,00;
l'attribuzione integrale
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