Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 63
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Marra, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Australia);
-resistente contumace- E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la signora adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito civile con il sig. il 01.03.2009 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02), dal quale erano nati i due figli Per_1
(16/04/2014) e (27/12/2007);
negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via Per_2 deteriorandosi, venendo meno la affectio;
con decreto di omologazione n. cronol.
23537/2018 del 26/09/2018 RG n. 21099/2018 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19/09/2018, con le quali veniva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi, con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare sita in Roma alla Via del Calice n. 6, ella si impegnava a corrispondere in un'unica soluzione la somma di € 10.000 al marito, nonché vera previsto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 200 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale e tenuto conto del fatto che il sig. non aveva mai corrisposto CP_1 alcunché per i figli minori, né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie, restando interamente a carico della madre ogni aspetto economico relativo alla prole, nonché della circostanza che il resistente dal mese di dicembre del 2017 era divenuto di
fatto irreperibile anche nei confronti dei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Marra, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Australia);
-resistente contumace- E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la signora adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito civile con il sig. il 01.03.2009 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02), dal quale erano nati i due figli Per_1
(16/04/2014) e (27/12/2007);
negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via Per_2 deteriorandosi, venendo meno la affectio;
con decreto di omologazione n. cronol.
23537/2018 del 26/09/2018 RG n. 21099/2018 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19/09/2018, con le quali veniva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi, con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare sita in Roma alla Via del Calice n. 6, ella si impegnava a corrispondere in un'unica soluzione la somma di € 10.000 al marito, nonché vera previsto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 200 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale e tenuto conto del fatto che il sig. non aveva mai corrisposto CP_1 alcunché per i figli minori, né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie, restando interamente a carico della madre ogni aspetto economico relativo alla prole, nonché della circostanza che il resistente dal mese di dicembre del 2017 era divenuto di
fatto irreperibile anche nei confronti dei
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