Trib. Verbania, sentenza 03/07/2024, n. 154

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verbania, sentenza 03/07/2024, n. 154
Giurisdizione : Trib. Verbania
Numero : 154
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

N. 210/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro

Verbale d'udienza
All'udienza del 03/07/2024 , davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BRUNO in sostituzione dell'avv. RAMELLA CINZIA ;
per parte convenuta, l'avv. MALERBA in sostituzione dell'avv. PASUT
FRANCO.
L'avv. BRUNO eccepisce l'irritualità e l'inammissibilità della memoria integrativa depositata dall'INPS, non potendo la difesa essere frazionata in una pluralità di atti. Insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'avv. MALERBA si oppone all'eccezione e si riporta alla memoria difensiva nonché alla memoria integrativa, depositata in ogni caso nei termini di cui all'art.
416 c.p.c.
Insiste nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattinata.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 210/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 210/2024 R.G. Lav. promossa da:
IO AN AR, (c.f. [...]) nata a [...] il [...] e residente in [...] , rappresentata e difesa dall'Avv.
Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Novara B.do
La Marmora n. 15, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del
22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Roberto Fantini, Notaio in
Roma
PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia al Giudice del lavoro Ill.mo, contrariis rejectis, nel merito: accertare il diritto della sig.ra IO NN AR all'indennità di maternità in luogo dell'indennità di disoccupazione in conseguenza della gravidanza conclusasi con il parto del 20 novembre 2023 e conseguentemente condannare l'Inps a corrispondere la predetta prestazione con interessi fino al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Parte resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da IO AN AR e mandare l'Istituto resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.”

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 29.4.2024, ritualmente notificato, IO NN AR ha adito il
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il
proprio diritto a percepire l'indennità di maternità, in luogo dell'indennità di disoccupazione, in conseguenza della gravidanza conclusasi con la nascita della figlia il
20.11.2023 e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione della relativa prestazione, oltre interessi dal dovuto fino al saldo.
A fondamento della domanda, ha esposto in fatto:
- di avere presentato domanda di indennità di disoccupazione NASpI all'Inps del VCO in data 17.2.2023, accolta con provvedimento del 23.2.2023 e decorrenza dal 18.2.2023;

- di avere presentato all'INPS, il 19.9.2023, domanda di indennità di maternità in ragione della gravidanza con data del parto prevista per il 19.11.2023;

- che l'Inps ha rigettato la predetta domanda con la seguente motivazione “lavoratrice frontaliera non assicurata presso l'Inps per l'indennità di maternità”;

-di avere proposto avverso il provvedimento dell'INPS ricorso amministrativo, respinto con delibera 240803 del 19.3.2024 (doc. 6 parte ricorrente) in cui si legge: “la signora IO NN
AR è in godimento dell'indennità di disoccupazione Naspi a far data dal 18.02.2023 in quanto lavoratrice frontaliera, a seguito cioè della cessazione di un rapporto di lavoro estero subordinato svolto in Svizzera. Questa tipologia di lavoratori può usufruire dell'indennità di disoccupazione in
Italia secondo quanto riportato dalla circolare INPS n. 3 del 08.10.2013 che, recependo la normativa comunitaria,
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