Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 27
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 62843 2021 promossa da:
RA CH ( C.F.:CHGZL53S60G113I )
con il patrocinio degli Avvocati Federica Falvo e Antonio Grassi;,
con Studio in via XXV Aprile, 3 , Santa Maria delle Mole- Marino
- Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
MBCREDIT SOLUTIONS SPA 10536040966
Con il patrocinio dell'Avv. Daniele Fiorelli
con Studio in Galleria del Corso n. 4, Milano
- Indirizzo Telematico
OPPOSTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra LO RA ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.
13575/2021, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di
€27.328,03, oltre interessi e spese, sulla base di due distinti rapporti di credito:
Contratto di finanziamento n. 5942492;
Rapporto di conto corrente n. 400151600.
Parte opponente ha sollevato numerose eccezioni, quali:
- la mancanza di legittimazione attiva di MBcredit Solutions S.p.A., per assenza di prova della cessione del credito da Unicredit S.p.A. alla società opposta;
-L'insufficienza probatoria riguardo alla pretesa creditoria, basata su documentazione carente e non riconosciuta, come schermate telematiche e piani di ammortamento privi di contratti originari sottoscritti;
-La mancata attivazione di un tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione del
D.Lgs. n. 28/2010.
La parte opposta, ritualmente costituita, ha contestato la domanda introduttiva di questo giudizio insistendo sulla validità e fondatezza del decreto ingiuntivo, producendo in corso di causa documentazione integrativa, tra cui un piano di ammortamento relativo al contratto n. 5942492;
La sussistenza della propria legittimazione attiva, deducendo di aver acquisito il credito tramite cessione regolarmente notificata e pubblicata.
Il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ha ordinato alle parti l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi senza esito positivo.
Pag. 2 di 6
La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 aprile
2024, con l'assegnazione alle parti dei termini per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario Caterina Silvana Cerenzia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al 62843 2021 promossa da:
RA CH ( C.F.:CHGZL53S60G113I )
con il patrocinio degli Avvocati Federica Falvo e Antonio Grassi;,
con Studio in via XXV Aprile, 3 , Santa Maria delle Mole- Marino
- Indirizzo telematico
OPPONENTE
contro
MBCREDIT SOLUTIONS SPA 10536040966
Con il patrocinio dell'Avv. Daniele Fiorelli
con Studio in Galleria del Corso n. 4, Milano
- Indirizzo Telematico
OPPOSTA
OGGETTO: FINANZIAMENTO Opposizione al decreto ingiuntivo n. 13575/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra LO RA ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.
13575/2021, con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto il pagamento della somma di
€27.328,03, oltre interessi e spese, sulla base di due distinti rapporti di credito:
Contratto di finanziamento n. 5942492;
Rapporto di conto corrente n. 400151600.
Parte opponente ha sollevato numerose eccezioni, quali:
- la mancanza di legittimazione attiva di MBcredit Solutions S.p.A., per assenza di prova della cessione del credito da Unicredit S.p.A. alla società opposta;
-L'insufficienza probatoria riguardo alla pretesa creditoria, basata su documentazione carente e non riconosciuta, come schermate telematiche e piani di ammortamento privi di contratti originari sottoscritti;
-La mancata attivazione di un tentativo obbligatorio di mediazione, in violazione del
D.Lgs. n. 28/2010.
La parte opposta, ritualmente costituita, ha contestato la domanda introduttiva di questo giudizio insistendo sulla validità e fondatezza del decreto ingiuntivo, producendo in corso di causa documentazione integrativa, tra cui un piano di ammortamento relativo al contratto n. 5942492;
La sussistenza della propria legittimazione attiva, deducendo di aver acquisito il credito tramite cessione regolarmente notificata e pubblicata.
Il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto, ha ordinato alle parti l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi senza esito positivo.
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La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione all'udienza del 16 aprile
2024, con l'assegnazione alle parti dei termini per
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