Trib. Chieti, sentenza 21/01/2025, n. 24
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 204/2024
R.G.A.C. promossa da (avv.ti Nicolino Musacchio e Parte_1
Michele Giglio), contro il (ex art. Controparte_1
417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente a favore del docente a tempo determinato, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 23.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente in servizio per l'anno scolastico 2023/2024 - in virtù di contratto a tempo determinato - presso l'I.C. “Matilde Serao” di Ortona (CH) e di aver prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza al 30 giugno, anche negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, lamentava che, in costanza di detti rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non aveva mai usufruito della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotta dall'art. 1, comma 121, della legge
107/2015, in maniera discriminatoria. Agiva in questa sede chiedendo “Previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art 3 del D.P.C.M del 17 novembre 2016 per violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi sia l'an che il quantum debeatur. Da ultimo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcuni degli ultimi pronunciamenti favorevoli in materia, emessi dai seguenti
Tribunali della Repubblica italiani e quindi: Tribunale di Parma, Sent. n. 561/2023 del 19 settembre 2023;
Tribunale di Genova, Sen. n. 171/2023 del 01 marzo 2023;
Tribunale di
Napoli, Sent. n. 1670/2023 del 31 gennaio 2023;
Tribunale di Milano, Sent. 557/2023 del
21 marzo 2023;
Tribunale di Torino, Sent. n 1525/2023 del 20 luglio 2023 e Tribunale di
Roma, Sent. n 6912/2023del 04 luglio 2023. - Nel Merito: - accertare e dichiarare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il diritto dell'odierna parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2020 rectius (dal 12.10.2020 al 30.06.2021) o da quel diverso anno scolastico che sarà accertato in giudizio e, per l'effetto, condannare la parte resistente, in persona del rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierna parte ricorrente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 dell'importo pari ad €. 2.000,00= oltre accessori come per legge, interessi legali maturati dal dì dell'insorgenza del credito, quale contributo alla formazione professionale della medesima. - Condannare parte resistente, al compenso, ex D.M. 55/2014, oltre spese e oneri accessori, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando nel merito la fondatezza CP_1 del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce
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retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3 con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in