Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 37
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 37
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 2973/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 9/01/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2973/2023 R.G.A.L. vertente tra

GL IS Ricorrente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancusi
E
I.N.P.S.,In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Merito dopo ATP.


P.Q.M

.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Accerta e dichiara che GL LI è affetta dalle patologie di cui in motivazione e, per l'effetto, ha diritto ad essere riconosciuta invalida civile all'85% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6.07.2021), così come accertato all'esito del procedimento di ATPO n. 2162/2022, con conseguente diritto a beneficiare della contribuzione figurativa. di cui all'art. 80
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della L. 388/2000. e ad ottenere l'esenzione parziale dal pagamento della quota della spesa sanitaria.

2. Rigetta il ricorso di merito.

3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l'INPS, in persona del l.r.p.t.,
a rimborsare alla ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre IVA
CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

4. Pone a carico dell'INPS le spese di CTU del procedimento di ATPO n. 2162/2022 liquidate con separato decreto.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 5.09.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all'Istituto (6.07.2021), si trova nelle condizioni sanitarie per essere riconosciuta invalida al 100%, con diritto a percepire la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, o al 75% per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dello scivolo pensionistico di cui all'art 80 della L.
388/2000
, o, infine, al 67% per ottenere l'esenzione parziale dal
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