Trib. Larino, sentenza 09/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Larino, sentenza 09/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Larino
Numero : 11
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 473/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 473 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 tra
SA PA S.P.A. (C.F. 00799960158), rappresentata e difesa dall'Avv.to
FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via
Mazzini n. 112, giusta procura in atti;

- ATTORE -
e
MA FR (C.F. [...]), NT EL (C.F.
[...]), NT AV (C.F. [...]) e NT
IA ON (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to DI VIRGILIO ROBERTO, elettivamente domiciliati presso il suo studio dell'avv.
RI Grazia de Cristofaro in Termoli alla Via G. Pepe n. 23, giusta procura in atti;

- CONVENUTO – nonché
ND SP RL (10311000961), rappresentata e difesa dall'Avv.to FERRI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, Via Mazzini n. 112, giusta procura in atti;

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- INTERVENUTO-
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “in via principale, accertare che l'atto di trasferimento immobiliare per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P. è pregiudizievole delle ragioni creditorie della SA NP s.p.a.;
conseguentemente, dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 e ss. c.c.,

l'inefficacia nei confronti della SA NP s.p.a. dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n.
62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411 R.P.;
in via alternativa, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1414 e ss. c.c., la nullità per simulazione dell'atto per Notaio FU del 12.05.2017 rep. n. 62.239/23.380, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Campobasso il 19.05.2017 ai nn. 4685 R.G. e 3411

R.P., con conseguente declaratoria di inefficacia del relativo trasferimento di diritti. Con vittoria di spese e competenze di causa”;
per parte convenuta: “piaccia all'On.le Tribunale di Larino, per le ragioni esposte, rigettare le domande tutte avanzate dall'attrice, tanto in via principale che in via subordinata, con condanna alla refusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, SA NP PA ha convenuto in giudizio NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET esponendo: che in data 12/05/2007, l'Istituto di credito NP Banca dell'Adriatico PA concedeva, con contratto di mutuo agrario, alla signora NO RI, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, la somma di euro 200.000,00, garantito da fideiussione specifica sottoscritta dal signor TO LO, coniuge della mutuataria, in data 18/05/2007;
che, a seguito di inadempimento dell'obbligo restitutorio, la banca, intimata la decadenza dal beneficio del termine, nella perduranza dell'inadempienza promuoveva la procedura esecutiva
n.r.g. es. 88/2015 presso il Tribunale di Larino;
che all'attualità, al netto di quanto incassato all'esito della procedura esecutiva, SA NP PA è creditrice nei confronti dei coniugi
NO-TO, della complessiva somma di euro 269.063,10;
che in data 12/05/2017 i coniugi
NO RI e TO LO, con atto per Notaio FU, trasferivano il diritto di nuda proprietà, riservando a sé quello di usufrutto, sull'unico bene residuo, ovvero il fabbricato sito in Petacciato alla via Molise n. 18 (in Catasto al Foglio n. 17, part.lla 361, sub 2, 3 e 4), in
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favore dei loro due figli, dietro il dichiarato impegno, da parte degli acquirenti, di assistenza materiale e morale ai genitori;
che, quindi, i debitori, nella piena consapevolezza di ledere in tal modo le ragioni creditorie dell'odierna attrice stante l'esito infruttuoso della procedura esecutiva, tentavano di sottrarre cespiti alla garanzia patrimoniale, stante l'assenza di una controprestazione aggredibile e di un residuo patrimonio incapiente;
che, inoltre, di tale intento non potevano non essere a conoscenza i figli dei debitori, in quanto con loro conviventi nel medesimo immobile, tenuto conto degli esiti non satisfattivi della precedente azione esecutiva, certamente a loro noti per lo stretto legame di parentela e convivenza, vista anche la natura pressoché gratuita del negozio;
che, in alternativa, sussisterebbero altresì ragionevoli dubbi in merito al carattere simulato del negozio realizzato dalle parti, sì da poterlo ritenere radicalmente nullo.
Tanto esposto, addotti come sussistenti tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'attrice ha chiesto volersi dichiarare l'inefficacia del contratto di mantenimento o, in via alternativa, la sua nullità per simulazione assoluta.

2. Si sono costituiti NO RI, TO LO, TO ID e TO CI ET, i quali, nel contestare l'intera ricostruzione della vicenda, sia in fatto che in diritto, resa dalla controparte, hanno chiesto l'integrale rigetto delle domande.
In particolare, i convenuti hanno ripercorso il contesto economico e familiare dei coniugi
NO-TO in cui inquadrare le vicende che li hanno riguardati, dalla conclusione dell'originario mutuo agrario sino ai gravi problemi di salute che hanno colpito in massimo grado TO LO e, in misura sensibile, anche la mutuataria, problemi che hanno inciso sulle loro capacità lavorative e, dipoi, sull'insostenibilità degli impegni precedentemente assunti;
che, venutosi a ristabilire all'attualità un equilibrio economico familiare e restando stazionaria la condizione di salute dei coniugi NO-TO, costoro decidevano di concludere con i figli, divenuti nel frattempo adulti, il contratto di mantenimento impugnato allo scopo di poter contare sulla loro assistenza vita natural
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