Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 95
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Testo completo
R.G. 647/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 647/2019 promosso da
MA LV, C.F. [...];
rappresentato e difeso dall'AVV. AIELLO VINCENZO, C.F. [...], ed elettivamente domiciliato in via
Carlo Marx n. 2, Biancavilla (CT);
opponente contro
CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ
COOPERATIVA, C.F. 03724410877, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. LOPIS DANIELA, C.F. [...], ed elettivamente domiciliato in via F. Crispi, 225, Catania;
opposta
e
ETNA SPV S.R.L., C.F. 10960940962, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante la mandataria ZENITH SERVICE SPA, C.F. 02200990980, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CIRILLO BRUNO, C.F.
[...] ed elettivamente domiciliata in via G.B. Vico, n. 22, Nocera Inferiore (SA);
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – contratto di conto corrente – contratto di garanzia a prima richiesta – transazione del condebitore solidale.
All'udienza tenuta in data 11.09.2024 parte opponente e parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da MA SA nei confronti del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il debitore principale
Società Sicilsapori soc. coop. e i fideiussori MA SA, NO TO, NO
DO, CA SE, AN LU e Sicilsapori s.r.l. sono stati condannati a corrispondere euro 243.580,58, oltre interessi e spese, a favore di Credito etneo banca di credito cooperativo società cooperativa. Alla base dell'ingiunzione sono stati posti un contratto di conto corrente con anticipazione fatture e apertura di credito e tre contratti di mutuo conclusi da Sicilsapori soc. agr. coop. Le obbligazioni derivanti da tali contratti sono così articolate: “Euro 4.704,25= quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010, della Società Sicilsapori soc coop Arl;
Euro 73.769,32=, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 6802 del 08.01.2015 stipulato con la Società Sicilsapori soc coop Arl.;
Euro 11,197,04= quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 stipulato con la Società Sicilsapori soc coop Arl;
Euro 153.909,97= quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 stipulato con la Società
Sicilsapori soc coop Arl”. Rispetto alle suddette obbligazioni (nei termini che si esporranno a breve) si sono costituiti fideiussori le cinque persone fisiche indicate, nonché la società (distinta dalla suddetta debitrice principale) Sicilsapori s.r.l.
L'opponente MA SA ha chiesto revocarsi l'ingiunzione eccependo quanto segue: nullità della fideiussione n. 8616 datata 08.01.2015 per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto riproduttiva del modello A.B.I. del 2003;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, in quanto non sarebbe stato allegato il contratto di fideiussione omnibus n. 8617 del 2015 (in quanto l'unica fideiussione sottoscritta dall'opponente MA SA prodotta è la suddetta fideiussione specifica n. 8616), ed al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, in quanto l'opponente non sarebbe fideiussore (non essendo inserito nella lista dei fideiussori allegata al contratto di mutuo);
nullità della fideiussione bancaria omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato ad elargire credito essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e non informando i fideiussori;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di conto corrente n.
50184 del 27.10.2010, derivante dalla mancata allegazione di un contratto di fideiussione afferente al suddetto rapporto.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018 e revocarlo, per insussistenza della pretesa creditoria, in relazione alla somma di Euro 73.769,32, stante la nullità del contratto di fideiussione n. 8616 del 08.01.2015, a garanzia del mutuo n. 6802 del 08.01.2015 e di ogni altra fideiussione prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990, come esposto nel punto 1) della presente opposizione, e conseguentemente dichiarare che l'odierno opponente non è debitore, a nessun titolo, di nessuna somma, in favore dell'istituto di credito opposto.
Sempre in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018, e revocarlo, anche in relazione alle somme di Euro 11,197,04, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 e di Euro 153.909,97, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, per insussistenza della pretesa creditoria, essendo l'asserito credito vantato dalla Banca non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione omnibus, come esposto al punto 2 della presente opposizione, o per nullità, per violazione dell'art.2 della legge
287 del 1990, come esposto nel punto 1).
Accertare e dichiarare nulla, illegittima, annullabile, la fideiussione, prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art. 1956 C.C, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto anche in relazione alla somma di euro 4.704,25, quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010 essendo
l'asserito credito vantato dalla Banca non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione, come esposto al punto 4 della presente opposizione.
Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte
e per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Credito etneo banca di credito cooperativo società cooperativa si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art.
2 l. 287/1990, ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito, indicando come competente la Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 co. II della legge suddetta. Nel merito, ha dedotto la mancanza di identità tra il testo della fideiussione azionata
e lo schema ABI del 2003, in quanto la banca avrebbe redatto il testo della fideiussione in assoluta indipendenza ed in assenza di un accordo con altri istituti bancari;
ha eccepito altresì il fatto che le supposte clausole illecite non sono state utilizzate e che, comunque, la loro sussistenza comporterebbe, in caso di accertata illegittimità, soltanto la nullità delle singole pattuizioni e non dell'intero contratto. L'istituto bancario opposto ha altresì eccepito la mancanza di legittimazione
attiva dell'opponente, derivante dal fatto che lo stesso non avrebbe dimostrato il pregiudizio patito, nonché dal fatto che il garante non sarebbe qualificabile come consumatore (essendo stato sindaco e componente del c.d.a. di Sicilsapori soc. coop.). Sotto altro profilo, la banca opposta ha eccepito
l'inesistenza dei presupposti per dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c., non avendo l'opponente provato il mutamento in peius delle condizioni contrattuali ed essendo lo stesso a conoscenza delle vicende riguardanti la società garantita. Infine, il creditore opposto ha eccepito che l'allegazione della fideiussione omnibus n. 8617 (erroneamente non prodotta in fase monitoria) costituisce prova del credito nei confronti del garante derivante dal contratto di mutuo n.
7958 del 18.01.2017, dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e dal contratto di conto corrente
n. 50184 del 27.10.2010 e, di conseguenza, risulta provata la prestazione di garanzia con riferimento a tutti i contratti azionati.
L'istituto bancario opporto ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
confermare il d.i. 6506/2018, dichiarandolo altresì esecutivo per la somma ingiunta o per la diversa somma che si riterrà giusta anche ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per il quale si fa esplicita istanza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
condannare il sig. MA al pagamento della somma di € 4.704,25, oltre interessi convenzionali al tasso dell'11,5% (e comunque entro il limite del tasso soglia), a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di c/c n. 50184;
condannare il sig. MA, al pagamento della somma di
€
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 647/2019 promosso da
MA LV, C.F. [...];
rappresentato e difeso dall'AVV. AIELLO VINCENZO, C.F. [...], ed elettivamente domiciliato in via
Carlo Marx n. 2, Biancavilla (CT);
opponente contro
CREDITO ETNEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ
COOPERATIVA, C.F. 03724410877, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. LOPIS DANIELA, C.F. [...], ed elettivamente domiciliato in via F. Crispi, 225, Catania;
opposta
e
ETNA SPV S.R.L., C.F. 10960940962, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante la mandataria ZENITH SERVICE SPA, C.F. 02200990980, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CIRILLO BRUNO, C.F.
[...] ed elettivamente domiciliata in via G.B. Vico, n. 22, Nocera Inferiore (SA);
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – contratto di conto corrente – contratto di garanzia a prima richiesta – transazione del condebitore solidale.
All'udienza tenuta in data 11.09.2024 parte opponente e parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da MA SA nei confronti del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il debitore principale
Società Sicilsapori soc. coop. e i fideiussori MA SA, NO TO, NO
DO, CA SE, AN LU e Sicilsapori s.r.l. sono stati condannati a corrispondere euro 243.580,58, oltre interessi e spese, a favore di Credito etneo banca di credito cooperativo società cooperativa. Alla base dell'ingiunzione sono stati posti un contratto di conto corrente con anticipazione fatture e apertura di credito e tre contratti di mutuo conclusi da Sicilsapori soc. agr. coop. Le obbligazioni derivanti da tali contratti sono così articolate: “Euro 4.704,25= quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010, della Società Sicilsapori soc coop Arl;
Euro 73.769,32=, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 6802 del 08.01.2015 stipulato con la Società Sicilsapori soc coop Arl.;
Euro 11,197,04= quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 stipulato con la Società Sicilsapori soc coop Arl;
Euro 153.909,97= quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 stipulato con la Società
Sicilsapori soc coop Arl”. Rispetto alle suddette obbligazioni (nei termini che si esporranno a breve) si sono costituiti fideiussori le cinque persone fisiche indicate, nonché la società (distinta dalla suddetta debitrice principale) Sicilsapori s.r.l.
L'opponente MA SA ha chiesto revocarsi l'ingiunzione eccependo quanto segue: nullità della fideiussione n. 8616 datata 08.01.2015 per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto riproduttiva del modello A.B.I. del 2003;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, in quanto non sarebbe stato allegato il contratto di fideiussione omnibus n. 8617 del 2015 (in quanto l'unica fideiussione sottoscritta dall'opponente MA SA prodotta è la suddetta fideiussione specifica n. 8616), ed al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, in quanto l'opponente non sarebbe fideiussore (non essendo inserito nella lista dei fideiussori allegata al contratto di mutuo);
nullità della fideiussione bancaria omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato ad elargire credito essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e non informando i fideiussori;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di conto corrente n.
50184 del 27.10.2010, derivante dalla mancata allegazione di un contratto di fideiussione afferente al suddetto rapporto.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018 e revocarlo, per insussistenza della pretesa creditoria, in relazione alla somma di Euro 73.769,32, stante la nullità del contratto di fideiussione n. 8616 del 08.01.2015, a garanzia del mutuo n. 6802 del 08.01.2015 e di ogni altra fideiussione prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990, come esposto nel punto 1) della presente opposizione, e conseguentemente dichiarare che l'odierno opponente non è debitore, a nessun titolo, di nessuna somma, in favore dell'istituto di credito opposto.
Sempre in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018, e revocarlo, anche in relazione alle somme di Euro 11,197,04, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 e di Euro 153.909,97, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, per insussistenza della pretesa creditoria, essendo l'asserito credito vantato dalla Banca non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione omnibus, come esposto al punto 2 della presente opposizione, o per nullità, per violazione dell'art.2 della legge
287 del 1990, come esposto nel punto 1).
Accertare e dichiarare nulla, illegittima, annullabile, la fideiussione, prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art. 1956 C.C, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto anche in relazione alla somma di euro 4.704,25, quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010 essendo
l'asserito credito vantato dalla Banca non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione, come esposto al punto 4 della presente opposizione.
Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte
e per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Credito etneo banca di credito cooperativo società cooperativa si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art.
2 l. 287/1990, ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito, indicando come competente la Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 co. II della legge suddetta. Nel merito, ha dedotto la mancanza di identità tra il testo della fideiussione azionata
e lo schema ABI del 2003, in quanto la banca avrebbe redatto il testo della fideiussione in assoluta indipendenza ed in assenza di un accordo con altri istituti bancari;
ha eccepito altresì il fatto che le supposte clausole illecite non sono state utilizzate e che, comunque, la loro sussistenza comporterebbe, in caso di accertata illegittimità, soltanto la nullità delle singole pattuizioni e non dell'intero contratto. L'istituto bancario opposto ha altresì eccepito la mancanza di legittimazione
attiva dell'opponente, derivante dal fatto che lo stesso non avrebbe dimostrato il pregiudizio patito, nonché dal fatto che il garante non sarebbe qualificabile come consumatore (essendo stato sindaco e componente del c.d.a. di Sicilsapori soc. coop.). Sotto altro profilo, la banca opposta ha eccepito
l'inesistenza dei presupposti per dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c., non avendo l'opponente provato il mutamento in peius delle condizioni contrattuali ed essendo lo stesso a conoscenza delle vicende riguardanti la società garantita. Infine, il creditore opposto ha eccepito che l'allegazione della fideiussione omnibus n. 8617 (erroneamente non prodotta in fase monitoria) costituisce prova del credito nei confronti del garante derivante dal contratto di mutuo n.
7958 del 18.01.2017, dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e dal contratto di conto corrente
n. 50184 del 27.10.2010 e, di conseguenza, risulta provata la prestazione di garanzia con riferimento a tutti i contratti azionati.
L'istituto bancario opporto ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
confermare il d.i. 6506/2018, dichiarandolo altresì esecutivo per la somma ingiunta o per la diversa somma che si riterrà giusta anche ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per il quale si fa esplicita istanza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
condannare il sig. MA al pagamento della somma di € 4.704,25, oltre interessi convenzionali al tasso dell'11,5% (e comunque entro il limite del tasso soglia), a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di c/c n. 50184;
condannare il sig. MA, al pagamento della somma di
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