Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1038

TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1038
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1038
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di PO, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.2.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16872/23

Tra

NE SI, C.F. [...], nato il [...], a [...], ivi residente in Piazzetta Edoardo Monticelli n.1 Int. 10 P.3, elettivamente domiciliato in Acerra (Na) alla via Cesare Battisti n. 51 presso lo studio dell'Avv. Ottavio Levita del Foro di Nola, Cod.
Fisc. [...], che lo rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA in Liquidazione, P.
IVA 03532640616 con sede legale in Curti (CE) alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore p.t., Dott. Francescopaolo Ventriglia C.F. [...], nominato con decreto dei Presidenti delle Province di PO e CA, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso dagli Avv.ti
Francesco Goglia C.F. [...], Veronica Perrone C.F.
[...]e Pasquale Galassi C.F. [...], con gli stessi elettivamente domiciliato presso la sede legale del Consorzio.
NONCHE'
pagina1 di 10 I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. 80078750587), in persona del legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone (c.f. [...]; p.e.c. avv.carmine.barone@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio
Legale della sede INPS di PO Via A. De Gasperi 55.
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.9.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1) che il Consorzio Unico di Bacino delle Province di PO e CA (C.U.B.) si occupava dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti;

2) che il C.U.B. veniva costituito ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.L.90/08 e succedeva per incorporazione e riunione ai disciolti consorzi obbligatori di bacino delle Province di PO e CA (Na1, Na2, Na3, Na4, Ce1, Ce2, Ce3 e Ce4), istituiti con legge della Regione Campania 10 febbraio 1993 n.10;
3) che il C.U.B. - attualmente in liquidazione ex legge n. 26/2010 - veniva a più riprese qualificato dalla giurisprudenza come consorzio obbligatorio tra comuni, con natura di ente pubblico non economico (Tar Campania sent. n. 2013/2016;
Consiglio di Stato sent. n. 802/2015; Corte Cost. n.226/2012; per giurisprudenza di merito cfr. doc. n. 1: sent. Trib PO nella causa RG 8811/2022; sent. Trib. Santa
Maria Capua Vetere nn. 562/2023, 596/2023 e nelle cause nn. RG. 167/2022, R.G.
4822/2020, R.G. 9818/2019, R.G. 6146/ 2017, R.G. 10828/2016; sent. Trib. PO
Nord n. 639/2023 e nella causa R.G. 1114/2022; sent. Trib. Nocera Inferiore
n.1602/22);
4) che, dal 27.03.2000 al 06.07.2020, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del suddetto Ente pubblico, con mansione di operatore qualificato, inquadrato nel livello IV/A, in applicazione del CCNL Federambiente, con rapporto di lavoro subordinato, prima a termine, e poi, a partire da marzo 2001,
a tempo indeterminato;

5) che il predetto rapporto di lavoro cessava in data 06.07.2020 per licenziamento, poiché veniva assunto da Asia PO S.p.A. il 07.07.2020;
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6) che, dopo la cessazione del suddetto rapporto di lavoro, il C.U.B., con sede in Curti (Ce), via Fosse Ardeatine n. 1, trasmetteva all'Inps - Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente (Direzione Provinciale di CA) il modello
TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto, propedeutico all'erogazione della prestazione (doc n. 2, con ricevuta di consegna del
03.02.2022);
7) che, visto il decorso del tempo e il mancato pagamento della prestazione di fine rapporto, con pec del 20.06.2023, di formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, chiedeva all'INPS di conoscere lo stato di avanzamento della pratica e di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti in merito;

8) che l'I.N.P.S., con pec del 22.06.2023, disattendeva la predetta richiesta, comunicando quanto segue: “Si fa presente che per il TFS/TFR in favore dei pubblici dipendenti valgono i principi di equivalenza e corrispondenza tra contribuzione e prestazione. L'art. 2116 del codice civile, che prevede l'operatività del principio di automaticità delle prestazioni per tutte le forme di previdenza obbligatoria, fa salva la disciplina dettata da leggi speciali e le indennità di fine servizio e di fine rapporto in favore dei dipendenti pubblici sono ancora disciplinate da normative speciali (DPR 1032/1973, Legge 152/1968 e DPCM del 20 dicembre
1999) che non fanno riferimento né rinvio a tale articolo del codice. I periodi presenti in estratto sono i periodi dichiarati dall'amministrazione, la quale, però, non ha fatto seguire alle denunce i dovuti versamenti. In pratica non esistono versamenti contributivi a fronte delle denunce effettuate. Pertanto, non risultando versata, da parte dell'Ente, la relativa contribuzione non è possibile procedere per ora alla liquidazione delle prestazioni. La problematica relativa al tfs/tfr di tutti gli ex dipendenti del Consorzio, oltre ad essere ben nota all'ente datore di lavoro, è stata portata all'attenzione degli organi superiori e della direzione generale, per cui non appena arriveranno direttive in merito ne daremo immediata comunicazione. Stanti così le cose, non resta alla scrivente linea che ribadire che la liquidazione delle prestazioni eventualmente spettanti dovrà sì avvenire, ma comunque nel più rigoroso rispetto delle regole di diritto positivo che informano la materia in esame, con peculiare riguardo alla prescrizione del diritto, nonché all'applicazione del principio cardine di corrispondenza tra prestazioni erogabili e versamenti contributivi effettuati”;
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9) che l'INPS, nonostante il decorso di circa quattro anni dalla cessazione dal servizio, non aveva corrisposto il TFR per inadempimento contributivo dell'ente datoriale;

10) che, ai sensi della legge n.152/1968 e del DPCM 20.12.2019 e s.m.i., ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali è liquidata d'ufficio dall'ente previdenziale dopo la risoluzione del rapporto di lavoro la prestazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio), se assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, e la prestazione del trattamento di fine rapporto, se assunti con contratto a tempo determinato prima o dopo il 30 maggio 2000, o se assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al
31.12.2000;
11) che, ai sensi dell'art. 3 del DL 79/1997, convertito dalla legge 140/1997 e s.m.i, il pagamento della prestazione di fine servizio/rapporto deve avvenire entro il termine di 24 mesi dalla cessazione del rapporto in caso di licenziamento;

12) che,
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