Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18691
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56665/2023, promossa da:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
E
Controparte_2
con il patrocinio dell'Avv. MASI SIMONE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 04.07.2024, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 21/04/2023 - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “1)- ognuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nulla a pretendere e/o volere dall'altro. 2) I figli (anni 12) e (anni 9) saranno Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente nell'abitazione di residenza della madre. 3) La casa coniugale (in Roma, alla via Appia Nuova 771) sarà assegnata alla sig.ra
affinché continui ad occuparla assieme ai due figli minorenni fino a quando Controparte_2 diverranno economicamente autosufficienti;
mentre la relativa pertinenza, costituita dal posto macchina, sarà detenuta in uso dal sig. con espresso impegno a pagare ogni relativo onere e CP_1 spesa condominiale.4) Resteranno a carico della le spese condominiali dell'abitazione in CP_2 assegnazione e delle utenze relative ai contratti di somministrazione a servizio della casa coniugale con decorrenza dal momento in cui il lascerà l'abitazione familiare. 5) Il sig. CP_1 CP_1
a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei due figli, si impegna a conferire alla , CP_2 la somma mensile di €500,00 (€250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro la prima settimana di ogni mese;
6) Mentre, le spese straordinarie occorrende per la prole e di cui al protocollo in uso presso il Tribunale adito, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno. 7) Il Padre vedrà e terrà con sé i figli con le seguenti modalità:
a) Nel periodo scolastico: durante la settimana con spettanza del week end, il , prelevando i Pt_1 figli alle ore 08:30 e riportandoli a scuola il lunedì seguente, oppure nel