Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/01/2024, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/01/2024, n. 21
Giurisdizione : Trib. Ascoli Piceno
Numero : 21
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 629/2022 RG. alla udienza del 19/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
SOCIETÀ GUARDIA SPIAGGE COOP DILETTANTISTICA AR.L. in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro
Brandoni;

ricorrente - opponente
E

RU DE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Angelici

resistente - opposto
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.7.2022 la Società Guardia Spiagge
Coop Dilettantistica AR.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 26.5.2022, con il quale alla stessa veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 4.971,08,
a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti in favore di
BR IC.
Eccepiva innanzitutto il ricorrente che il BR era socio cooperatore e lo Statuto sociale prevedeva all'art 38 la clausola arbitrale, per la quale erano devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.5/2003, tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società aventi ad oggetto diritti disponibili.
Nel merito contestava che le ore effettivamente lavorate dal
BR fossero quelle indicate in busta paga e chiedeva CTU contabile per determinare le somme eventualmente dovute a tale titolo.
Osservava inoltre che il verbale redatto presso l'Ispettorato del
Lavoro di Ancona non poteva essere considerato come un'ammissione di debito né come una confessione stragiudiziale, posto che il tenore letterale dell'atto escludeva qualsiasi ammissione in capo al legale rappresentante della Società opponente.
Si costituiva il BR e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'opposizione è infondata e come tale deve essere rigettata.
2
a) La clausola arbitrale
Va innanzitutto rilevato che non esiste prova alcuna agli atti dell'esistenza della clausola arbitrale
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