Trib. Napoli, sentenza 14/06/2024, n. 6133
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11218 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale vertente
TRA
CO MA, C.F. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Renato D'Isa, presso il cui studio in Napoli alla via G.
Porzio, Centro Direzionale, Isola A/3, Scala B, IV Piano, ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
CONDOMINIO SITO IN PORTICI ALLA VIA TRAVERSA CASSANO N. 5, IS.
F, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore IN
RD, C.F. 95139810634, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Benvenuto Di Flumeri, presso il cui studio in Portici alla via Libertà, II trav. sx, n. 3 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 16/02/2024, nel quale le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e nelle memorie conclusionali depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. MA CO, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso di aver inviato in data 21.07.2020 comunicazione all'amministratore di condominio, con la quale aveva chiesto l'apertura di un cancello condominiale, già in precedenza chiuso, posto a delimitazione fra la proprietà condominiale e quella propria, ha riferito che l'amministratore aveva denegato detta richiesta, ritenendo di non poterlo autorizzare giacché la materia era di competenza dell'assemblea dei condomini, diffidandolo a non far eseguire alcun intervento o modifica al divisorio in ferro in attesa del deliberato assembleare.
Ha aggiunto di aver attivato procedimento di mediazione n. 448/2020, in forza di istanza depositata presso l'organismo ADR in data 21/12/2020, e che con successiva delibera del 25.03.2021, nel decidere sul punto 4) all'ordine del giorno, i condomini a maggioranza avevano stabilito di non aderire alla procedura di mediazione da lui intrapresa, precisando di non voler autorizzare l'apertura del cancello in questione,
“in quanto trattasi di cancellata fissa davanti lo spazio condominiale, adibito a sosta scooter”.
Con l'opposizione spiegata l'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1102 e 1139 c.c. in combinato disposto con l'art. 7), lettera c) del Regolamento Condominiale, di modifica del cancello condominiale posto all'altezza dell'ingresso pedonale e del piccolo vialetto condominiale, al fine di creare un'apertura verso l'interno della sua proprietà, per facilitare l'accesso anche ai diversamente abili e, conseguentemente, annullare la delibera condominiale del
25.3.2021 in relazione al solo punto 4) all'o.d.g.
Ha dedotto, a supporto della propria opposizione, che l'apertura del cancello: non comportava alcun aggravio all'immobile condominiale né ai diritti di comproprietà degli altri condomini, non essendo limitato l'uso, anche potenziale, né del muro perimetrale, né del piccolo cortile;
non comportava alterazione del decoro e della
2
stabilità dell'edificio condominiale;
costituiva uso più intenso della cosa comune, non vietato, anche in considerazione del fatto che l'ulteriore via di accesso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva era ostacolata dalla presenza di barriere architettoniche.
In subordine, laddove l'apertura avesse dovuto rendere in qualche modo maggiormente gravoso e/o difficoltoso l'utilizzo della piccola area condominiale destinata a parcheggio di motorini, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto, sempre ai sensi e per lo effetto degli artt. 1102 e 1139 c.c., di aprire altro piccolo varco
a proprie spese, modificando la cancellata ed il muro perimetrale, all'altezza del cancello da trasformare in apertura, onde preservare, così, semmai anche l'utilizzo dell'area condominiale da parte degli altri condomini.
Si è costituito il condominio convenuto eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e la carenza di interesse ad agire e di legittimazione del condomino impugnante ad ottenere
l'annullamento della delibera, nella parte in cui il condominio aveva deciso di non aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, essendovi facoltà e non già obbligo di parteciparvi. Nel merito ha assunto che l'area alla quale l'attore voleva accedere era adibita a sosta degli scooter, così come stabilito con delibera del
31.05.2012, approvata con una maggioranza di voti rappresentanti 808,52 millesimi, sicché l'abbattimento della recinzione con la creazione del cancello avrebbe ostacolato tale destinazione impressa al bene condominiale. Da ultimo ha evidenziato che il condomino istante aveva altro accesso carrabile alla sua proprietà
e che nel suo nucleo familiare non vi erano portatori di handicap.
Ha concluso nei termini che seguono: “1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1bis del d.lgs. n. 28 del 2010. 2) Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di annullamento della suindicata delibera assembleare per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o per carenza di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. 3) Nel merito rigettare in toto la domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese azionate
3 con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e nel corso dell'udienza del 16/02/2024 è stata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11218 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: impugnazione delibera assemblea condominiale vertente
TRA
CO MA, C.F. [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Renato D'Isa, presso il cui studio in Napoli alla via G.
Porzio, Centro Direzionale, Isola A/3, Scala B, IV Piano, ha eletto domicilio;
- ATTORE -
CONTRO
CONDOMINIO SITO IN PORTICI ALLA VIA TRAVERSA CASSANO N. 5, IS.
F, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore IN
RD, C.F. 95139810634, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Benvenuto Di Flumeri, presso il cui studio in Portici alla via Libertà, II trav. sx, n. 3 ha eletto domicilio;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale di udienza del 16/02/2024, nel quale le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi e nelle memorie conclusionali depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. MA CO, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, premesso di aver inviato in data 21.07.2020 comunicazione all'amministratore di condominio, con la quale aveva chiesto l'apertura di un cancello condominiale, già in precedenza chiuso, posto a delimitazione fra la proprietà condominiale e quella propria, ha riferito che l'amministratore aveva denegato detta richiesta, ritenendo di non poterlo autorizzare giacché la materia era di competenza dell'assemblea dei condomini, diffidandolo a non far eseguire alcun intervento o modifica al divisorio in ferro in attesa del deliberato assembleare.
Ha aggiunto di aver attivato procedimento di mediazione n. 448/2020, in forza di istanza depositata presso l'organismo ADR in data 21/12/2020, e che con successiva delibera del 25.03.2021, nel decidere sul punto 4) all'ordine del giorno, i condomini a maggioranza avevano stabilito di non aderire alla procedura di mediazione da lui intrapresa, precisando di non voler autorizzare l'apertura del cancello in questione,
“in quanto trattasi di cancellata fissa davanti lo spazio condominiale, adibito a sosta scooter”.
Con l'opposizione spiegata l'attore ha chiesto di accertare il proprio diritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1102 e 1139 c.c. in combinato disposto con l'art. 7), lettera c) del Regolamento Condominiale, di modifica del cancello condominiale posto all'altezza dell'ingresso pedonale e del piccolo vialetto condominiale, al fine di creare un'apertura verso l'interno della sua proprietà, per facilitare l'accesso anche ai diversamente abili e, conseguentemente, annullare la delibera condominiale del
25.3.2021 in relazione al solo punto 4) all'o.d.g.
Ha dedotto, a supporto della propria opposizione, che l'apertura del cancello: non comportava alcun aggravio all'immobile condominiale né ai diritti di comproprietà degli altri condomini, non essendo limitato l'uso, anche potenziale, né del muro perimetrale, né del piccolo cortile;
non comportava alterazione del decoro e della
2
stabilità dell'edificio condominiale;
costituiva uso più intenso della cosa comune, non vietato, anche in considerazione del fatto che l'ulteriore via di accesso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva era ostacolata dalla presenza di barriere architettoniche.
In subordine, laddove l'apertura avesse dovuto rendere in qualche modo maggiormente gravoso e/o difficoltoso l'utilizzo della piccola area condominiale destinata a parcheggio di motorini, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto, sempre ai sensi e per lo effetto degli artt. 1102 e 1139 c.c., di aprire altro piccolo varco
a proprie spese, modificando la cancellata ed il muro perimetrale, all'altezza del cancello da trasformare in apertura, onde preservare, così, semmai anche l'utilizzo dell'area condominiale da parte degli altri condomini.
Si è costituito il condominio convenuto eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e la carenza di interesse ad agire e di legittimazione del condomino impugnante ad ottenere
l'annullamento della delibera, nella parte in cui il condominio aveva deciso di non aderire alla procedura di mediazione obbligatoria, essendovi facoltà e non già obbligo di parteciparvi. Nel merito ha assunto che l'area alla quale l'attore voleva accedere era adibita a sosta degli scooter, così come stabilito con delibera del
31.05.2012, approvata con una maggioranza di voti rappresentanti 808,52 millesimi, sicché l'abbattimento della recinzione con la creazione del cancello avrebbe ostacolato tale destinazione impressa al bene condominiale. Da ultimo ha evidenziato che il condomino istante aveva altro accesso carrabile alla sua proprietà
e che nel suo nucleo familiare non vi erano portatori di handicap.
Ha concluso nei termini che seguono: “1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1bis del d.lgs. n. 28 del 2010. 2) Sempre in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda di annullamento della suindicata delibera assembleare per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e/o per carenza di legittimazione attiva ex art. 81 c.p.c. 3) Nel merito rigettare in toto la domanda attorea per inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese azionate
3 con vittoria di spese, diritti e competenze del presente giudizio e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Espletata in corso di causa la procedura di mediazione obbligatoria e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e nel corso dell'udienza del 16/02/2024 è stata
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi