Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 2030

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/05/2024, n. 2030
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2030
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12248/2023 R.G. promossa da:
IG ND, con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO n. 134, RIMINI
contro
CNPADC, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO e dell'avv. GIAMMARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 15 MILANO
Oggetto: trattenuta contributo di solidarieta'
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data in data
18-12-23, UI OR ha convenuto in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per sentir accertare l'illegittimita' del contributo di solidarieta' operato in detrazione sulle rate della propria pensione di vecchiaia, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle trattenute operate a tale titolo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
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Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione di vecchiaia liquidata in totalizzazione e lamenta che la Cassa ha operato la ritenuta per contributo di solidarieta' sull'ammontare delle singole rate della pensione.
La questione oggetto del presente giudizio e' stata risolta dalla Cassazione nelle sentenze nn.
31875/2018 e 180/2019, che su richiamano integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “ In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilita' della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarieta') su un trattamento che sia gia' determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione e' riservata al legislatore”.
In particolare, nella sentenza n. 603/19, la S.C. ha affermato: “ …questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa la stessa Cassa commercialisti (Cass. n.
25212/09 ) che "L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già
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