Trib. Civitavecchia, sentenza 30/12/2024, n. 1686
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Testo completo
N. R.G. 1309/2020
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1309 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA (C.F. 13029381004), con sede legale in 00054 Fiumicino (Roma),
Via A. Nassetti, Pal. Alfa s.n.c., in persona del Commissario Straordinario, Avvocato
Giuseppe Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Elena Bernardi e Gregorio Troilo.
ATTRICE
CONTRO
BETA TRANS S.P.A. (C.F. 07026800156), con sede legale in Milano, via Valtellina
n. 18/20, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Massimo Menna ed elettivamente domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti n. 6 in forza di procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato LI Società Aerea Italiana
S.p.a. in AS ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati, in data 12.12.2016, 06.02.2017, 27.02.2017, 10.03.2017, 06.04.2017 in favore della società Beta AN S.p.a. per complessivi euro 217.632,62, quale corrispettivo delle fatture indicate nel proprio scritto difensivo con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e Beta AN
S.p.a. intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva
i pagamenti per cui è causa e che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbe dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di LI SAI e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita Beta AN S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La società convenuta ha premesso di essere una società che si occupa di fornitura di servizi di preparazione e manipolazione merce per i voli
pagina 2 di 13
(tecnicamente “handling”), servizi di messa in sicurezza con controllo radiogeno dei colli, svolgimento delle relative operazioni doganali quando richiesto, presso il proprio magazzino di Segrate;
di aver intrattenuto rapporti commerciali con LI Sai S.p.a. in forza del contratto sottoscritto il 09.11.2011 per la durata originaria dal 03.10.2011 al 30.09.2014 e con previsione di rinnovo tacito alla scadenza di anno in anno, ma che il rapporto è cessato il 03.03.2017 in seguito alla comunicazione di preavviso di recesso da parte della società attrice. La società convenuta ha precisato che contrattualmente le parti avevano convenuto un termine di pagamento delle fatture di 90 giorni dalla fine di ciascun mese, con onere di invio delle relative fatture entro il decimo giorno dalla fine del periodo di riferimento, termine entro il quale venivano regolate eventuali partite di dare del vettore rispetto alla compagnia di handling, e che i pagamenti per cui è causa non sarebbero revocabili in quanto il breve ritardo con il quale gli stessi erano stati eseguiti rappresentava la prassi ed integrava i termini d'uso in essere tra le parti ormai da anni.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione del pagamento per cui è causa.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale, all'udienza del 03.10.2024, tenuta in modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 13
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD
267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in
Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso”.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la nozione di “termini
d'uso” si riferisce agli usi negoziali sussistenti tra le parti, e non ai termini contrattualmente previsti, ben potendo i primi sostituirsi all'originaria
pagina 4 di 13
pattuizione contrattuale, sulla base di una prassi consolidata tra le parti medesime (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Per pagamenti nei termini d'uso si intendono, quindi, quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale.
La prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1309 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
ALITALIA SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA (C.F. 13029381004), con sede legale in 00054 Fiumicino (Roma),
Via A. Nassetti, Pal. Alfa s.n.c., in persona del Commissario Straordinario, Avvocato
Giuseppe Leogrande, rappresentata e difesa per delega in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Elena Bernardi e Gregorio Troilo.
ATTRICE
CONTRO
BETA TRANS S.P.A. (C.F. 07026800156), con sede legale in Milano, via Valtellina
n. 18/20, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'avv. Massimo Menna ed elettivamente domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti n. 6 in forza di procura in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: REVOCATORIA EX ART 67 RD 267/1942
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato LI Società Aerea Italiana
S.p.a. in AS ha chiesto dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti dalla stessa effettuati, in data 12.12.2016, 06.02.2017, 27.02.2017, 10.03.2017, 06.04.2017 in favore della società Beta AN S.p.a. per complessivi euro 217.632,62, quale corrispettivo delle fatture indicate nel proprio scritto difensivo con riferimento al numero di registrazione di cui alla propria contabilità.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto che tra la stessa e Beta AN
S.p.a. intercorrevano consolidati rapporti commerciali in forza dei quali, nei sei mesi antecedenti alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria – c.d. periodo sospetto – parte attrice eseguiva
i pagamenti per cui è causa e che tali pagamenti erano stati effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbe dovuti avvenire;
la società attrice ha dedotto, inoltre, che la società convenuta al momento della ricezione dei pagamenti era a conoscenza dello stato di dissesto di LI SAI e, ad ogni modo, nella prospettazione attorea, tale situazione avrebbe dovuto essere conosciuta dalla convenuta in quanto sarebbe emersa dal bilancio del 2015 e dalle notizie di stampa pubblicate su diversi giornali nazionali.
Si è costituita Beta AN S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto.
La società convenuta ha premesso di essere una società che si occupa di fornitura di servizi di preparazione e manipolazione merce per i voli
pagina 2 di 13
(tecnicamente “handling”), servizi di messa in sicurezza con controllo radiogeno dei colli, svolgimento delle relative operazioni doganali quando richiesto, presso il proprio magazzino di Segrate;
di aver intrattenuto rapporti commerciali con LI Sai S.p.a. in forza del contratto sottoscritto il 09.11.2011 per la durata originaria dal 03.10.2011 al 30.09.2014 e con previsione di rinnovo tacito alla scadenza di anno in anno, ma che il rapporto è cessato il 03.03.2017 in seguito alla comunicazione di preavviso di recesso da parte della società attrice. La società convenuta ha precisato che contrattualmente le parti avevano convenuto un termine di pagamento delle fatture di 90 giorni dalla fine di ciascun mese, con onere di invio delle relative fatture entro il decimo giorno dalla fine del periodo di riferimento, termine entro il quale venivano regolate eventuali partite di dare del vettore rispetto alla compagnia di handling, e che i pagamenti per cui è causa non sarebbero revocabili in quanto il breve ritardo con il quale gli stessi erano stati eseguiti rappresentava la prassi ed integrava i termini d'uso in essere tra le parti ormai da anni.
La società accipiens ha, infine, negato di conoscere o di poter conoscere lo stato di insolvenza del solvens al tempo di esecuzione del pagamento per cui è causa.
All'esito di un'istruttoria di natura documentale, all'udienza del 03.10.2024, tenuta in modalità cartolare, il giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nel merito, la domanda non è fondata e non può trovare accoglimento.
pagina 3 di 13
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD
267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in
Amministrazione Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6 Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter. decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il terzo comma dell'art. 67 l. fall. indica un elenco di circostanze che escludono la revocabilità dei pagamenti effettuati a favore della società in amministrazione straordinaria.
Ai fini del decidere viene in rilievo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 67, co terzo, lett. a) in forza della quale “Non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso”.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la nozione di “termini
d'uso” si riferisce agli usi negoziali sussistenti tra le parti, e non ai termini contrattualmente previsti, ben potendo i primi sostituirsi all'originaria
pagina 4 di 13
pattuizione contrattuale, sulla base di una prassi consolidata tra le parti medesime (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016).
Per pagamenti nei termini d'uso si intendono, quindi, quelle elargizioni eseguite con un mezzo fisiologico ed ordinario ed effettuate nei tempi utilizzati dalle parti nella concreta pregressa specifica attività commerciale.
La prassi deve ritenersi prevalente rispetto al regolamento negoziale tutte le volte in cui risulti che il ritardo rispetto alla scadenza pattiziamente convenuta sia divenuto una consuetudine, senza determinare una specifica reazione della controparte “a parte l'intimazione di solleciti” (cfr. Cass. 18
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