Trib. Messina, sentenza 22/04/2024, n. 774
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico V T ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3689/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. F S che lo rappresenta e difende per procura in atti
ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliati presso il per il Territorio di Messina dal cui funzionario, dott. Org_1 Controparte_2
sono rappresenti e difesi ex art. 417 bis c.p.c. per delega in atti,
resistente
e
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
e nei confronti di
(C.F. ), con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Messina presso la Direzione CP_4 P.IVA_1
Provinciale dell' , rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo CP_5
professionale per procura in atti,
convenuto
oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 4 luglio 2023 ha adito questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere inserito nelle graduatorie ex l.r. n. 16/1996 e di aver prestato attività lavorativa
in favore della parte resistente da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la
qualifica di bracciante agricolo e di addetto squadre pronto intervento, svolgendo la medesima attività
lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica, ha lamentato l'illegittima disparità
di trattamento tra OTD e OTI determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui
prevedono ad esclusivo vantaggio di questi ultimi la corresponsione di un'indennità professionale mensile,
legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500 (poi aumentata a 4 euro) per ogni anno
di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni, in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015. Ha riferito di aver maturato già al 2018 il massimo dell'indennità professionale prevista dal CIRL, pari a 64 euro mensili (4 euro per 16 anni di servizio) e di aver lavorato,
a far data dal 2018 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 29 mesi. Ha chiesto, pertanto,
di accertare il proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità, con condanna dell' CP_1
e dell' Controparte_3 Controparte_1
al pagamento dell'importo maturato a tale titolo pari rispettivamente
[...]
a € 1.664 (64 x 26) e € 192 (64 x 3), oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione
quinquennale, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale per lo
stesso periodo.
Nella resistenza dell' e della Controparte_1 [...]
e dell' , contumace l' Controparte_1 CP_4 Organizzazione_2
, sostituita l'udienza del 16 aprile 2024 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
[...]
la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il più recente orientamento della giurisprudenza
di legittimità (nn. 21007/2023, 9786/2020 e 3805/2019), già ripreso da questo ufficio in precedenti
analoghi (cfr. sentenza n. 3853/2023, conforme, tra gli altri, a sentenza n. 84/2023) occorre anzitutto
chiarire che i rapporti di lavoro degli operai forestali vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico,
in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del
rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali,
quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale,
escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi
di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte
strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la
disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni
giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs n. 368/2001 ratione temporis applicabile) – senza
che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori
di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017);
tale principio non può dunque che
valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante
l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito
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