Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2024, n. 1070
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Testo completo
R.G. n. 2586/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del
deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2586/2021 R.G.
Promossa da
GU AN OS, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. [...]),
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Antonella Loddo, che la
rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati RIntonietta
Piras e Alessandro Doa per procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021 la signora AN OS GU ha domandato
che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia
pagina 1 di 5
orfana maggiorenne inabile della madre RI AL, con la decorrenza e la misura di legge, e
che, per l'effetto, l'INPS venisse condannato al pagamento dei ratei scaduti, oltre gli interessi
legali di mora fino al saldo ed oltre le spese di lite.
A fondamento del ricorso ha allegato di aver presentato domanda volta al riconoscimento del
diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte (avvenuta in data 17 gennaio 2018)
della madre RI AL, titolare di pensione a carico dell'INPS (n. 82010704), con la quale
conviveva e dalla quale dipendeva a livello economico, in quanto persona totalmente inabile al
lavoro.
La ricorrente ha quindi allegato che l'istanza era stata respinta dall'Istituto, anche in sede di
successivo ricorso amministrativo, perché ella “non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare”.
Ha quindi osservato come la motivazione dell'Istituto fosse evidentemente erronea, giacché
ella era già titolare della pensione di reversibilità del padre (numero 20149887 cat. SO) con
decorrenza 1.7.2011, quale figlia inabile, erogata dal medesimo Istituto (provvedimento INPS di
riliquidazione del 9.11.2018), a causa delle patologie croniche e non suscettibili di miglioramento
da cui è affetta sin dalla nascita.
2. L'INPS ha resistito in giudizio, rilevando di aver sottoposto, nei termini di legge, la
ricorrente a visita medica, all'esito della quale i medici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del
deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2586/2021 R.G.
Promossa da
GU AN OS, nata a [...] il [...], ivi residente (c.f. [...]),
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Murino, Fabrizio Rodin e Antonella Loddo, che la
rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, elettivamente domiciliato in Cagliari
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati RIntonietta
Piras e Alessandro Doa per procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 ottobre 2021 la signora AN OS GU ha domandato
che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla pensione di reversibilità, quale figlia
pagina 1 di 5
orfana maggiorenne inabile della madre RI AL, con la decorrenza e la misura di legge, e
che, per l'effetto, l'INPS venisse condannato al pagamento dei ratei scaduti, oltre gli interessi
legali di mora fino al saldo ed oltre le spese di lite.
A fondamento del ricorso ha allegato di aver presentato domanda volta al riconoscimento del
diritto alla pensione di reversibilità, in relazione alla morte (avvenuta in data 17 gennaio 2018)
della madre RI AL, titolare di pensione a carico dell'INPS (n. 82010704), con la quale
conviveva e dalla quale dipendeva a livello economico, in quanto persona totalmente inabile al
lavoro.
La ricorrente ha quindi allegato che l'istanza era stata respinta dall'Istituto, anche in sede di
successivo ricorso amministrativo, perché ella “non è stata riconosciuta inabile alla data di morte del familiare”.
Ha quindi osservato come la motivazione dell'Istituto fosse evidentemente erronea, giacché
ella era già titolare della pensione di reversibilità del padre (numero 20149887 cat. SO) con
decorrenza 1.7.2011, quale figlia inabile, erogata dal medesimo Istituto (provvedimento INPS di
riliquidazione del 9.11.2018), a causa delle patologie croniche e non suscettibili di miglioramento
da cui è affetta sin dalla nascita.
2. L'INPS ha resistito in giudizio, rilevando di aver sottoposto, nei termini di legge, la
ricorrente a visita medica, all'esito della quale i medici
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