Articolo 2215 bis del Codice civile

Versione6 luglio 2011
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Art. 2215-bis.
(Documentazione informatica).

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

((Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma))

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.

((Per i libri e per i registri la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni))
Entrata in vigore il 6 luglio 2011

Giurisprudenza+500


  • 1. Trib. Pistoia, sentenza 25/03/2024, n. 19
    Provvedimento: […] VA S.P.A. ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII. […] Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. […] Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di depositare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale
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  • 2. Trib. Milano, sentenza 21/05/2024, n. 338
    Provvedimento: […] (artt. 146 d.p.r. 115/2002 […] 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII; […] 8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
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  • 3. Trib. Roma, sentenza 15/01/2024, n. 15
    Provvedimento: […] rilevato che con separato provvedimento emesso in data odierna è stata dichiarata inammissibile la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che era stata formulata dalla società debitrice ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII con ricorso depositato il 19.09.2023 (procedimento unitario n. 659-2/2023), prima che decorresse il termine sancito a pena di decadenza dall'art. 40 comma 10 CCII; […] in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215bis c.c., […] con le modalità di cui agli articoli 155-quater, […] 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, […]
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  • 4. Trib. Lucca, sentenza 30/04/2024, n. 38
    Provvedimento: […] ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, […] Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; […] 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, […]
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  • 5. Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2024, n. 74
    Provvedimento: […] la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e […] autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; […] ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, […] apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
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