Articolo 232 del codice ambientale
Art. 232.(rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico)1.La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
2.Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3.Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".
Note all'art. 232:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, reca attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
- Si riportano i punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, reca regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate:
«2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successive modifiche.»
«6.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.».
2.Gli impianti che ricevono acque di sentina gia' sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3.Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" e' sosituita dalla disgiunzione: "o".
Note all'art. 232:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, reca attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
- Si riportano i punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, reca regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate:
«2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successive modifiche.»
«6.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.».