Articolo 121 del codice ambientale
Art. 121. Piani di tutela delle acque1.Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ed e' articolato secondo i contenuti elencati nel presente articolo, nonche' secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2.Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.
3.Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4.Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a)i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b)l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione;
c)l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d)le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e)l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita';
f)il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g)gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
((g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;))h)l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i)le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5.Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
2.Entro il 31 dicembre 2006 le Autorita' di bacino, nel contesto delle attivita' di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorita' d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonche' le priorita' degli interventi. Entro il 31 dicembre 2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nonche' alle competenti Autorita' di bacino, per le verifiche di competenza.
3.Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4.Per le finalita' di cui al comma 1 il Piano di tutela contiene in particolare:
a)i risultati dell'attivita' conoscitiva;
b)l'individuazione degli obiettivi di qualita' ambientale e per specifica destinazione;
c)l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
d)le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
e)l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorita';
f)il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g)gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
((g-bis) i dati in possesso delle autorita' e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini;))h)l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i)le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5.Entro centoventi giorni dalla trasmissione del Piano di tutela le Autorita' di bacino verificano la conformita' del piano agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela e' approvato dalle regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
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5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-01-12, n. 201900058Provvedimento:Leggi di più...- art. 41 c.p.a.·
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