Articolo 308 del codice ambientale

Art. 308.(costi dell'attivita' di prevenzione e di ripristino)1.L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
2.Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
3.Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) determina di non recuperare la totalita' dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere individuato.
4.Non sono a carico dell'operatore i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se egli puo' provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
a)e' stato causato da un terzo e si e' verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
b)e' conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorita' pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti.
5.L'operatore non e' tenuto a sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimostri che non gli e' attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da:
a)un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunita' europea di cui all'allegato 5 della parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformita' alle condizioni ivi previste;
b)un'emissione o un'attivita' o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attivita' che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attivita'.
6.Le misure adottate dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) in attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto lasciano impregiudicata la responsabilita' e l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010

Sentenze6


  • 1. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-07-15, n. 202401879
    Provvedimento:
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    • amministratori di società·
    • art. 191 TFUE·
    • art. 2050 cod. civ.·
    • art. 2325 cod. civ.·
    • art. 245 d.lgs. 152/2006·
    • art. 2727 cod. civ.·
    • art. 302 d.lgs. 152/2006·
    • art. 3 Cost.·
    • art. 3 legge 241/1990·
    • art. 97 Cost.·
    • bonifica dei siti contaminati·
    • carenza istruttoria·
    • certezza del diritto·
    • concorso di responsabilità·
    • contabilità ambientale·
    • direttiva 2004/35/CE·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • irretroattività delle leggi·
    • legittimazione passiva·
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    • onere della prova·
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    • responsabilità ambientale·
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    • responsabilità limitata delle S.p.A.·
    • strumenti di accertamento della responsabilità·
    • tutela del legittimo affidamento·
    • violazione del giusto procedimento

  • 2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-03, n. 202404965
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    • analisi di rischio ambientale·
    • art. 245 d.lgs. 152/2006·
    • art. 304 d.lgs. 152/2006·
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    • rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-11-10, n. 202107494
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    • art. 2504-bis c.c.·
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    • tutela ambientale

  • 4. TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-04-30, n. 201400171
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    • analisi di rischio·
    • annullamento di ordinanza comunale·
    • art. 239 d.lgs. 152/2006·
    • art. 242 d.lgs. 152/2006·
    • art. 244 d.lgs. 152/2006·
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  • 5. TAR Trento, sez. I, sentenza 2014-04-30, n. 201400183
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    • annullamento di ordinanza comunale·
    • art. 244 d.lgs. 152/2006·
    • carenza di istruttoria·
    • concentrazione soglia di contaminazione·
    • contaminazione da cromo esavalente·
    • eccesso di potere·
    • legittimazione passiva·
    • piano di caratterizzazione del sito·
    • principio di precauzione·
    • procedura di bonifica dei siti contaminati·
    • responsabilità ambientale·
    • ripristino ambientale·
    • tutela delle acque sotterranee·
    • violazione art. 7 l. 241/1990
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