Articolo 303 del codice ambientale
Art. 303.(esclusioni)1.La parte sesta del presente decreto:
a)non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b)non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
c)non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d)non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita' o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e)non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali;
f)non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto ((...));
g)non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
h)non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di singoli operatori;
i)((LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).
a)non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilita', guerra civile, insurrezione;
2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
b)non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilita' o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
c)non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilita' conformemente alla legislazione nazionale che da' esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilita' per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
d)non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente ne' alla minaccia imminente di tale danno causati da attivita' disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attivita' per i quali la responsabilita' o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
e)non si applica alle attivita' svolte in condizioni di necessita' ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamita' naturali;
f)non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto ((...));
g)non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi piu' di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
h)non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attivita' di singoli operatori;
i)((LETTERA A BROGATA DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)).