Articolo 32 del codice ambientale
Art. 32. Consultazioni transfrontaliere1.In caso di piani, programmi ((, progetti e impianti)) che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato cosi' richieda, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, ((nell'ambito delle fasi previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis)), provvede alla notifica dei progetti e ((di tutta la documentazione concernente il piano, programma, progetto o impianto)). Nell'ambito della notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.
((2.Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.))3.Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome ((nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ((. . .)) e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4.La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente ((o del gestore)) o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ((, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)).
5.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione.
((5-bis.Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter.Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.))
((2.Qualora sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorita' competente i pareri e le osservazioni delle autorita' pubbliche e del pubblico entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalita' ed i termini concordati dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorita' pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano l'opportunita' di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorita' competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni finali e tutte le informazioni gia' stabilite dagli articoli 17, 27 e 29-quater del presente decreto.))3.Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome ((nel caso in cui i piani, i programmi, i progetti od anche le modalita' di esercizio di un impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, possano avere effetti transfrontalieri)) informano immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ((. . .)) e collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.
4.La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente ((o del gestore)) o dell'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ((, che deve provvedervi su richiesta dell'autorita' competente secondo le modalita' previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto ovvero concordate dall'autorita' competente e gli Stati consultati.)).
5.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'attuazione della convenzione.
((5-bis.Nel caso in cui si provveda ai sensi dei commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui all'art. 26, comma 1, e' prorogato di 90 giorni o del diverso termine concordato ai sensi del comma 2.
5-ter.Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.))
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-14, n. 202303806Provvedimento:Leggi di più...- art. 1337 cod. civ.·
- compensazione delle spese·
- danno curriculare·
- danno emergente·
- dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali·
- legittimità delle aspettative·
- modifica del progetto·
- onere della prova·
- procedura di finanziamento pubblico·
- responsabilità precontrattuale·
- rinuncia al finanziamento·
- risarcimento danni·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
2. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-06-14, n. 202200224Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 D.Lgs. 387/2003·
- art. 2 bis L. 241/1990·
- autorizzazione unica·
- compensazione delle spese di lite·
- conclusione del procedimento amministrativo·
- danno ingiusto·
- diritti dei terzi·
- eccesso di potere·
- interesse sostanziale·
- legittimazione processuale·
- procedimento amministrativo·
- procedura di screening·
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- sostituzione processuale·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)·
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3. TAR Milano, sez. III, sentenza 2021-05-27, n. 202101286Provvedimento:Leggi di più...- art. 41 c.p.a.·
- autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/2006·
- autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)·
- compatibilità ambientale·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- legittimazione processuale·
- notifica degli atti processuali·
- omessa notifica·
- onere della prova·
- prova della notifica PEC·
- ricorso cumulativo·
- sospensione cautelare·
- spese di lite·
- valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)·
- violazione di legge
4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-02-03, n. 202100030Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis l. 241/1990·
- art. 12 del D.lgs. n. 387/2003·
- art. 14 ter l. 241/1990·
- art. 23 del D.lgs. 152/2006·
- art. 32 del D.lgs. 152/2006·
- art. 9 della Legge Regionale n. 21/2000·
- autorizzazione unica·
- compatibilità ambientale·
- conferenza di servizi·
- danno da ritardo·
- diniego di autorizzazione·
- legittimazione passiva·
- parco eolico·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- procedimento amministrativo·
- successioni nel munus·
- tutela archeologica·
- vincoli paesaggistici
5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2020-10-06, n. 202010092Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dpcm·
- art. 267 TFUE·
- compatibilità con la normativa UE·
- direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale·
- direttiva 2008/98/CE sui rifiuti·
- gerarchia dei rifiuti·
- impianti di incenerimento dei rifiuti·
- partecipazione procedimentale·
- principio di precauzione·
- questioni pregiudiziali·
- sospensione del giudizio·
- valutazione ambientale strategica (VAS)