Articolo 199 del codice ambientale
Art. 199.(Piani regionali)1.Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.
2.I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3.I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a)l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b)la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
c)una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d)informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e)l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f)la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g)il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h)prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i)la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l)i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m)le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n)le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o)la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p)le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q)il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r)un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.
4.Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a)aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b)valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c)campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5.Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6.Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a)l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b)l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c)le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d)la stima degli oneri finanziari;
e)le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
((6-bis.Costituisce altresi' parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))7.L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8.La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9.In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10.Le regioni per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.
11.Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12.Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis.L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a)produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b)percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c)ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d)per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e)per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f)per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche' quantita' di percolato prodotto.
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.
13.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui "le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".
2.I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.
3.I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
a)l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;
b)la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;
c)una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;
d)informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;
e)l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;
f)la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);
g)il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
h)prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i)la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
l)i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m)le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;
n)le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani:
o)la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p)le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
q)il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
r)un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi.
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.
4.Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a)aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
b)valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
c)campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
5.Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6.Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a)l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b)l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c)le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
d)la stima degli oneri finanziari;
e)le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
((6-bis.Costituisce altresi' parte integrante del piano di gestione dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano e' redatto in conformita' alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))7.L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
8.La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.
9.In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.
10.Le regioni per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell' aggiornamento del piano almeno ogni sei anni.
11.Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani.
12.Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis.L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a)produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b)percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c)ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d)per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e)per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f)per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche' quantita' di percolato prodotto.
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata.
13.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-------------AGGIORNAMENTO (26)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 249 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 9 del presente articolo nella parte in cui attribuisce al Ministro dell'ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui "le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale" di gestione dei rifiuti "nei termini e con le modalita' stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo".
1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-07-19, n. 202312163Provvedimento:Leggi di più...- biodigestore·
- commissario straordinario·
- competenza commissariale·
- eccesso di potere·
- gestione dei rifiuti·
- giubileo 2025·
- interessi legittimi·
- legittimità degli atti amministrativi·
- piano di gestione dei rifiuti·
- rito abbreviato c.p.a.·
- sindacato del giudice amministrativo·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- violazione del giusto procedimento
2. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300485Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 191 D.lgs. 152/2006·
- autorizzazione integrata ambientale·
- competenze amministrative·
- conferenza di servizi·
- discarica di rifiuti·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum·
- inquinamento delle falde acquifere·
- interessi legittimi·
- ordinanza contingibile e urgente·
- principio di legalità·
- principio di precauzione·
- principio di sussidiarietà·
- progetto di bonifica·
- tutela ambientale·
- violazione delle direttive comunitarie
3. CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202300576Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese di lite·
- diritto di accesso alla giustizia·
- impugnazione di provvedimento amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- irricevibilità del ricorso·
- legittimazione attiva·
- procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA)·
- pubblicazione degli atti amministrativi·
- sospensione dei termini per emergenza epidemiologica·
- stabilità temporale delle associazioni·
- termine di impugnazione·
- tutela dell'ambiente·
- vicinitas·
- violazione delle garanzie partecipative
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-06-23, n. 202306190Provvedimento:Leggi di più...- art. 12 d.lgs. 387/2003·
- art. 196 e 199 d.lgs. 152/2006·
- art. 1, comma 250, l.r. n. 4 del 2011·
- art. 27-bis d.lgs. 152/2006·
- art. 7, comma 4, Regolamento per l'insediamento di iniziative imprenditoriali nell'agglomerato del Consorzio ASI di Napoli·
- art. 9 d.lgs. 155/2010·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- autorizzazione unica·
- compatibilità ambientale·
- competenza delle province in materia di gestione dei rifiuti·
- conferenza di servizi·
- difetto di istruttoria·
- digestione anaerobica dei rifiuti·
- eccesso di potere·
- impianti di produzione di biometano·
- legittimazione passiva·
- piano regionale di gestione dei rifiuti speciali·
- principio di separazione dei poteri·
- sindacato sulla discrezionalità amministrativa·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale di atti amministrativi·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- autorizzazione unica (AU)·
- combustibili solidi secondari (CSS)·
- compatibilità ambientale·
- eccesso di potere·
- limiti di emissione·
- migliori tecniche disponibili (BAT)·
- modifiche sostanziali agli impianti·
- normativa ambientale·
- pianificazione regionale dei rifiuti·
- procedimenti amministrativi·
- saturazione del carico termico·
- silenzio assenso·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza