Articolo 209 del codice ambientale

Art. 209.(rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale)1.Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)
2.L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
3.L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresi', le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4.L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.
5.Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di accertata falsita' delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.
6.Resta ferma l'applicazione del ((Titolo III-bis)) della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.
7.I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-bis.La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.
Entrata in vigore il 28 marzo 2014

Sentenze26


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310410
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 117 c.p.a.·
    • art. 6 bis L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998·
    • autorizzazione provvisoria·
    • competenza amministrativa·
    • delocalizzazione impianto·
    • difetto di competenza·
    • parere della Corte Costituzionale·
    • rilascio autorizzazioni in materia di rifiuti·
    • silenzio inadempimento

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-07-09, n. 202406133
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 208 d.lgs. 152/2006·
    • autorizzazioni per attività di stoccaggio e trattamento rifiuti·
    • competenza regionale in materia di rifiuti·
    • conferenza di servizi·
    • esercizio delle funzioni amministrative·
    • illegittimità costituzionale norma regionale·
    • normativa ambientale·
    • Piano di bacino del Fiume Tevere·
    • principio di tutela ambientale·
    • revoca autorizzazione impianto di trattamento rifiuti·
    • riforma del Titolo V della Costituzione·
    • risarcimento danni·
    • sanzioni amministrative

  • 4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-07-16, n. 202414442
    Provvedimento:
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    • art. 208 d.lgs. 152/2006·
    • art. 209 d.lgs. 152/2006·
    • autocertificazione ex art. 209·
    • autorizzazione amministrativa·
    • cessazione dell'efficacia·
    • compensazione delle spese di lite·
    • discarica di inerti·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • procedimento amministrativo·
    • rinnovo dell'autorizzazione

  • 5. TAR Bari, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400329
    Provvedimento:
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    • autocertificazione·
    • autorizzazione ambientale·
    • carenza di interesse·
    • certificazione ambientale ISO 14001·
    • compensazione delle spese processuali·
    • comunicazione della decadenza dell'autorizzazione·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei rifiuti·
    • procedimento amministrativo·
    • proroga ex lege delle autorizzazioni·
    • riesame degli atti amministrativi·
    • rifiuti non pericolosi·
    • rinnovo delle autorizzazioni·
    • scadenza delle certificazioni·
    • sospensione cautelare·
    • sospensione delle attività·
    • sostituzione dell'autorizzazione con autocertificazione·
    • validità dell'autocertificazione·
    • violazione art. 208 D.Lgs. 152/2006·
    • violazione art. 209 D.Lgs. 152/2006
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