Articolo 15 del codice ambientale

Art. 15.Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della Consultazione1.L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le attivita' tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 ((e dell'articolo 32, nonche' i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32)) ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. ((La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione e' disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo)).
((2.L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma))
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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