Articolo 21 del codice ambientale

Art. 21. Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale1.Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facolta' di richiedere una fase di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente ((in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,)) include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.
2.L'autorita' competente ((all'esito delle attivita' di cui al comma 1)):
a)si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
b)esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c)sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';
d)in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3.Le informazioni richieste tengono conto della possibilita' per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e
dei metodi di valutazioni disponibili
4.La fase di consultazione ((di cui al comma 1)) si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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