Articolo 318 bis del codice ambientale

Art. 318-bis.(( Ambito di applicazione).))((1.Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.))
Entrata in vigore il 28 maggio 2015

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