Articolo 182 bis del codice ambientale
Art. 182-bis.(Principi di autosufficienza e prossimita')
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti ((derivanti dal))loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti ((derivanti dal))loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-07, n. 202402255Provvedimento:Leggi di più...- acquiescenza·
- art. 23 Cost.·
- autorità di regolazione·
- bilanciamento tra tutela ambientale e iniziativa economica·
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- impianti minimi·
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- principio di legalità·
- principio di sussidiarietà·
- programmazione nazionale dei rifiuti·
- regolazione tariffaria
2. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-13, n. 202310064Provvedimento:Leggi di più...- annullamento autorizzazioni amministrative·
- art. 1 legge 241/1990·
- art. 208 d.lgs. 152/2006·
- art. 41 Carta di Nizza·
- art. 97 Cost.·
- compatibilità con normativa europea·
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- difetto di interesse·
- eccesso di potere·
- gestione rifiuti solidi urbani·
- impianti di tritovagliatura·
- improcedibilità del ricorso·
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4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-20, n. 202310457Provvedimento:Leggi di più...- Cessazione della materia del contendere·
- Conservazione degli atti giuridici·
- Difetto di interesse·
- Difetto di istruttoria·
- Eccesso di potere·
- Errore materiale·
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- Violazione art. 27-bis D.Lgs. 152/06
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale di atti amministrativi·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- autorizzazione unica (AU)·
- combustibili solidi secondari (CSS)·
- compatibilità ambientale·
- eccesso di potere·
- limiti di emissione·
- migliori tecniche disponibili (BAT)·
- modifiche sostanziali agli impianti·
- normativa ambientale·
- pianificazione regionale dei rifiuti·
- procedimenti amministrativi·
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- violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza