Articolo 272 bis del codice ambientale
Art. 272-bis.(( (Emissioni odorigene). ))((1.La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attivita' presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite piu' severi con le modalita' previste all'articolo 271:
a)valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b)prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c)procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d)criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e)specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2.Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.))
a)valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b)prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attivita' aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c)procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
d)criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e)specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unita' odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2.Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, puo' elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalita' previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.))