Articolo 151 del codice ambientale

Art. 151.
(rapporti tra ((ente di governo dell'ambito))e soggetti gestori del servizio idrico integrato)

((1.Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.2.((A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:))a)il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
b)la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
((b-bis) le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara));
c)l'obbligo del raggiungimento ((e gli strumenti per assicurare il mantenimento)) dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
d)il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
e)i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate ((dall'ente di governo dell'ambito)) e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
f)l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
g)l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
h)le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165;
i)il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ((l'ente di governo dell'ambito)) ha facolta' di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
l)l'obbligo di dare tempestiva comunicazione ((all'ente di governo dell'ambito)) del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarita' nell'erogazione del servizio, nonche' l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarita', in conformita' con le prescrizioni dell'Autorita' medesima;
m)l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione((, nonche' la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente));
n)l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
o)le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile;
p)le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore.
((3.Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformita' alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico))4.Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di gestione devono essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale e finanziario di esecuzione.
5.L'affidamento del servizio e' subordinato alla prestazione da parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.
6.Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro i termini stabiliti dalla convenzione.
7.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164 )).
8.Le societa' concessionarie del servizio idrico integrato, nonche' le societa' miste costituite a seguito dell'individuazione del socio privato mediante gara europea affidatarie del servizio medesimo, possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facolta' di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al dieci per cento e' offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.
Entrata in vigore il 10 novembre 2014
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