Articolo 167 del codice ambientale

Art. 167.(usi agricoli delle acque)1.Nei periodi di siccita' e comunque nei casi di scarsita' di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorita' dell'uso agricolo ivi compresa l'attivita' di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
2.Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di derivazione, assume i relativi provvedimenti.
3.La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
4.La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5.L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.
Note all'art. 167:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante «Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente:
«Art. 93. - Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente. anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.».
Entrata in vigore il 14 aprile 2006

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