Articolo 237 sexies del codice ambientale
Art. 237-sexies.(Contenuto dell'autorizzazione)1.L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
a)un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b)la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
c)i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d)le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e)il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f)i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g)le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h)il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
2.In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a)un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
b)i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3.Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a)devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'((Allegato 1)), paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b)le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
((3-bis.L'autorita' competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione))
a)un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonche' l'informazione sulla quantita' di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;
b)la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;
c)i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
d)le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
e)il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
f)i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;
g)le modalita' e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;
h)il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la data entro cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare.
2.In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
a)un elenco delle quantita' ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
b)i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3.Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione e' subordinata almeno alle seguenti condizioni:
a)devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'((Allegato 1)), paragrafo A, per il carbonio organico totale;
b)le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantita' di residui o a residui con un piu' elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.
((3-bis.L'autorita' competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione))
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-03-03, n. 202302245Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale di atti amministrativi·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- autorizzazione unica (AU)·
- combustibili solidi secondari (CSS)·
- compatibilità ambientale·
- eccesso di potere·
- limiti di emissione·
- migliori tecniche disponibili (BAT)·
- modifiche sostanziali agli impianti·
- normativa ambientale·
- pianificazione regionale dei rifiuti·
- procedimenti amministrativi·
- saturazione del carico termico·
- silenzio assenso·
- valutazione ambientale strategica (VAS)·
- violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza
2. TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100059Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione normativa·
- aggiornamento autorizzazione·
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 237-decies TUA·
- art. 237-octies TUA·
- art. 237-sexies TUA·
- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- campionamento e controllo rifiuti·
- compatibilità normativa·
- decreto ministeriale·
- difetto di motivazione·
- disposizioni tecniche per la gestione dei rifiuti·
- eccesso di potere·
- gestione rifiuti pericolosi·
- migliori tecniche disponibili (BAT)·
- normativa ambientale·
- principio di precauzione·
- principio di proporzionalità·
- ricorso straordinario al Capo dello Stato·
- sospensione efficacia provvedimento·
- spese processuali·
- trasposizione in sede giurisdizionale
3. TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-02-18, n. 202100152Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione ambientale·
- carenza di interesse·
- compatibilità ambientale·
- diniego di autorizzazione·
- eccesso di potere·
- modifica impianto di termovalorizzazione·
- procedura amministrativa·
- qualità dell'aria·
- ricorso amministrativo·
- rinuncia istanza cautelare·
- saturazione del carico termico·
- spese di lite·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
4. TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-05-25, n. 201700202Provvedimento:Leggi di più...- autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
- delibera di giunta regionale·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse a ricorrere·
- modifiche non sostanziali degli impianti·
- norme tecniche per la determinazione dei valori limite di emissione·
- piano regionale per la gestione dei rifiuti (PRGR)·
- principio di proporzionalità·
- procedimento di AIA·
- valutazione ambientale strategica (VAS)
5. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-06-29, n. 201500954Provvedimento:Leggi di più...- Art. 29-octies D.Lgs. 152/2006·
- Art. 35 D.L. 133/2014·
- Autorizzazione integrata ambientale·
- Carico termico nominale·
- Compensazione spese·
- D.Lgs. 46/2014·
- Impianto incenerimento rifiuti·
- Legge 164/2014·
- Modifica sostanziale AIA·
- Motivazioni insufficienti·
- Quantità rifiuti smaltibili·
- Riesame AIA·
- Valutazione impatto ambientale·
- VIA