Articolo 292 del codice ambientale
Art. 292.(Definizioni)1.Ai fini del presente titolo si applicano, ove non altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo I ed al titolo II della parte quinta.
2.In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a)olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettereb)e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c)metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d)combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;e)olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;f)gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217;g)immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;
h)acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;
i)zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l)zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m)aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n)nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o)servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55));
q)nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
r)stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s)nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
t)tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.
2.In aggiunta alle definizioni del comma 1, si applicano le seguenti definizioni:
a)olio combustibile pesante:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio che rientra nei codici da NC 2710 1951 a NC 2710 1969, escluso il combustibile per uso marittimo;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettereb)e f), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per il quale la percentuale del distillato a 250 °C non puo' essere determinata con tale metodo;
b) gasolio:
1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949;
2) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C e di cui almeno l'85% in volume, comprese le perdite, distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86;
c)metodo ASTM: i metodi stabiliti dalla "American Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle definizioni e delle specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti;
d)combustibile per uso marittimo: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave in mare o destinato ad essere utilizzato su una nave in mare, inclusi i combustibili definiti nella norma ISO 8217;e)olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMB' e 'DMC' dalla tabella I della norma ISO 8217;f)gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo la cui viscosita' o densita' rientra nei limiti di viscosita' o di densita' stabiliti per le qualita' 'DMX' e 'DMA' dalla tabella I della norma ISO 8217;g)immissione sul mercato: qualsiasi operazione di messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, di combustibili per uso marittimo destinati alla combustione su una nave, eccettuati quelli destinati all'esportazione e trasportati, a tale fine, all'interno delle cisterne di una nave;
h)acque territoriali: zone di mare previste dall'articolo 2 del codice della navigazione;
i)zona economica esclusiva: zona di cui all'articolo 55 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689;
l)zona di protezione ecologica: zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61;
m)aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui tale qualificazione e' stata assegnata dall'International Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di designazione, ai sensi dell'allegato VI della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, denominata Convenzione MARPOL;
n)nave passeggeri: nave che trasporta piu' di dodici passeggeri, ad eccezione del comandante, dei membri dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad attivita' relative alla gestione della nave, nonche' dei bambini di eta' inferiore ad un anno;
o)servizio di linea: i viaggi seriali per collegare due o piu' porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purche' effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico; l'orario puo' essere desunto anche dalla regolarita' o dalla frequenza del servizio;
p)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 55));
q)nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio o ancorata presso un porto italiano;
r)stazionamento: l'utilizzo dei motori su una nave all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico;
s)nave da guerra: nave che appartiene alle forze armate di uno Stato e porta i segni distintivi delle navi militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle leggi relative ai militari ed il cui comandante sia un ufficiale di marina debitamente incaricato e sia inscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in un documento equivalente;
t)tecnologia di riduzione delle emissioni: sistema di depurazione dell'effluente gassoso o qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile ed applicabile.