Articolo 309 del codice ambientale

Art. 309.(richiesta di intervento statale)1.Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonche' le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), depositandole presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
2.Le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell'interesse di cui al comma 1.
3.Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provvedimenti assunti al riguardo.
4.In caso di minaccia imminente di danno, il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), nell'urgenza estrema, provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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