Articolo 143 del codice ambientale

Art. 143.(proprieta' delle infrastrutture)1.Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2.Spetta anche ((all'ente di governo dell'ambito)) la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.
Entrata in vigore il 10 novembre 2014
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