Articolo 16 del codice ambientale

Art. 16. Decisione1.Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, ((sono trasmessi)) all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.
Entrata in vigore il 11 agosto 2010
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