Articolo 10 del codice ambientale

Art. 10.(( (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilita' a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) ))((112))((1.Nel caso di progetti per i quali e' prevista la procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale puo' essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorita' competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA.))((112))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 104))((articolo 19))((112))--------------AGGIORNAMENTO (112)
Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017".
Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente".
Entrata in vigore il 6 luglio 2017
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