Articolo 172 del codice ambientale

Art. 172.(gestioni esistenti)((1.Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano gia' provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2.Al fine di garantire il rispetto del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3.In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicita' della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico cosi' individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformita' alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel piu' breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.
3-bis.Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:
a)a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito;
b)a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato;
c)a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio.
4.Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilita' erariale.
5.Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalita' previsti dalla convenzione.))6.Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.
Entrata in vigore il 10 novembre 2014

Sentenze138


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-08, n. 202309615
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico integrato·
    • art. 21-septies legge 241/1990·
    • autorizzazione allo scarico delle acque reflue·
    • compensazione delle spese giudiziarie·
    • cosa giudicata·
    • gestione dei rifiuti·
    • giurisdizione amministrativa·
    • norme sulla concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità·
    • nullità della sentenza per mancanza di motivazione·
    • principio di tempus regit actum·
    • vizio di revocazione della sentenza

  • 2. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401564
    Provvedimento:
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    • commissariamento di ente locale·
    • compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato·
    • delibere commissariali·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • normativa in materia di servizio idrico integrato·
    • partecipazione pubblica nelle società di gestione·
    • potere sostitutivo·
    • potere sostitutivo dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità·
    • prova della conoscenza degli atti amministrativi·
    • termini decadenziali per l'impugnazione degli atti amministrativi

  • 3. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202301726
    Provvedimento:
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    • art. 147 comma 2 ter D.Lgs. 152/2006·
    • autorizzazione unica·
    • commissario ad acta·
    • condanna alla conclusione del procedimento·
    • normativa sui servizi idrici integrati·
    • procedimento amministrativo·
    • salvaguardia della gestione del servizio idrico·
    • silenzio amministrativo·
    • spese processuali·
    • trasformazione di società

  • 4. TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-04-30, n. 202401562
    Provvedimento:
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    • affidamento del servizio idrico integrato·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • commissariamento·
    • comunità territoriale idrica·
    • consultazione pubblica·
    • deliberazioni commissariali·
    • eccesso di potere·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • ius postulandi·
    • partecipazione pubblico-privata·
    • piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)·
    • principi di buona amministrazione·
    • responsabilità erariale·
    • sostituzione del consiglio comunale·
    • tardività del ricorso·
    • validità delle deliberazioni commissariali·
    • violazione di legge

  • 5. TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-09-02, n. 202400935
    Provvedimento:
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    • annullamento di atto amministrativo·
    • art. 147 d.lgs. 152/2006·
    • art. 148 d.lgs. 152/2006·
    • compensazione delle spese di lite·
    • convenzioni di coordinamento delle gestioni·
    • eccesso di potere·
    • gestione del servizio idrico integrato·
    • gestioni autonome nei comuni montani·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione delle norme amministrative·
    • principio di leale collaborazione tra enti pubblici·
    • proroga della gestione del servizio idrico·
    • salvaguardia delle gestioni autonome·
    • sospensione cautelare·
    • violazione di legge
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