Articolo 189 del codice ambientale

Art. 189.(Catasto dei rifiuti)1.Il catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.
2.Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e delle informazioni di cui al comma 3, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.
3.I comuni o loro consorzi e le comunita' montane comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a)la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b)la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
c)i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d)i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e)i dati relativi alla raccolta differenziata;
f)le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
4.Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai comuni della regione Campania, tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il Catasto dei rifiuti e il sistema di tracciabilita' dei rifiuti nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.Le disposizioni di cui al comma 3, fatta eccezione per le informazioni di cui alla lettera d), non si applicano altresi' ai comuni di cui all´articolo 188-ter, comma 2, lett. e) che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a).
6.Le sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati di cui al comma 188-ter, commi 1 e 2, ed alla successiva trasmissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi, alla Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle amministrazioni regionali e provinciali competenti in materia rifiuti. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati e ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.
(41) (68a) (72) ((82))-------------AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni". ---------------AGGIORNAMENTO (68a)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo". ---------------AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo". ---------------AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo".
Entrata in vigore il 5 gennaio 2015

Sentenze21


  • 1. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-07-02, n. 202402054
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • diritto ambientale·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei rifiuti·
    • miscelazione di rifiuti·
    • norme tecniche di attuazione (NTA)·
    • programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)·
    • tracciabilità dei rifiuti·
    • tutela ambientale·
    • violazione di competenze amministrative

  • 3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100058
    Provvedimento:
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    • autorizzazioni e ordinanze comunali·
    • carenza di istruttoria·
    • diritto ambientale·
    • discariche abusive·
    • eccesso di potere·
    • gestione dei rifiuti·
    • normativa regionale sui rifiuti di estrazione·
    • normativa sui rifiuti·
    • piano di gestione dei rifiuti·
    • rifiuti di estrazione·
    • riutilizzo dei materiali di cava·
    • sospensione attività estrattiva·
    • violazione del principio di proporzionalità

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2020-10-22, n. 202010768
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    • art. 11 c.p.a.·
    • art. 13 l. n. 689/1981·
    • art. 189 e 258 d.lgs. n. 152/2006·
    • art. 190 e 258 d.lgs. n. 52/2006·
    • art. 22 e 22 bis l. n. 689/1981·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • difetto di giurisdizione·
    • giudice amministrativo·
    • giudice ordinario·
    • giurisdizione·
    • oscuramento dei dati personali·
    • sanzioni amministrative·
    • sequestro preventivo·
    • tutela della privacy

  • 5. TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-05-02, n. 201700433
    Provvedimento:
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    • autorizzazione unica·
    • eccesso di potere·
    • impianti di compostaggio·
    • partecipazione procedimentale·
    • pianificazione territoriale·
    • pubblicità degli atti amministrativi·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • variante urbanistica·
    • verifica di assoggettabilità a VIA·
    • violazione di legge
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