Articolo 239 del codice ambientale
Art. 239.(principi e campo di applicazione)1.Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".
2.Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a)all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b)agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3.Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
2.Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a)all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovra' procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
b)agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3.Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.
1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-07-18, n. 202301879Provvedimento:Leggi di più...- art. 244 co. 2 d.lgs. 152/2006·
- art. 253 co. 4 d.lgs. 152/2006·
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2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-02-02, n. 202401110Provvedimento:Leggi di più...- art. 2028 c.c.·
- art. 242 d.lgs. 152/2006·
- art. 243 d.lgs. 152/2006·
- art. 245 d.lgs. 152/2006·
- art. 250 d.lgs. 152/2006·
- art. 251 d.lgs. 152/2006·
- art. 253 d.lgs. 152/2006·
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- trasferimento della proprietà del sito inquinato
3. TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-09-27, n. 202402246Provvedimento:Leggi di più...- art. 245 D.Lgs. 152/2006·
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- misure di bonifica·
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- proprietario e gestione del sito contaminato·
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4. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202201025Provvedimento:Leggi di più...- art. 239 d.lgs. 152/2006·
- art. 245 d.lgs. 152/2006·
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- sospensione della valutazione di rischio·
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- violazione del principio "chi inquina paga"
5. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202300262Provvedimento:Leggi di più...- accertamento della responsabilità·
- art. 1 l. 241/90·
- art. 239 d.lgs. 152/2006·
- art. 244 d.lgs. 152/2006·
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