Articolo 130 del codice ambientale

Art. 130.(inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico)1.Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorita' competente procede, secondo la gravita' dell'infrazione:
a)alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b)alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c)alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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