Articolo 215 del codice ambientale
Art. 215.(autosmaltimento)1.A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, ((e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,)) le attivita' di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla provincia territorialmente competente, (( . . . )).
2.Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a)il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b)il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c)le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d)le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e)la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3.La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a)il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b)il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4.Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5.La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6.Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
2.Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a)il tipo, la quantita' e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b)il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c)le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d)le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e)la qualita' delle emissioni e degli scarichi idrici nell'ambiente.
3.La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attivita', a firma del legale rappresentante dell'impresa, e' allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a)il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1;
b)il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4.Qualora la provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.
5.La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6.Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attivita' di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.