Articolo 2149 del codice dell'ordinamento militare

Art. 2149.Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza1.Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:
a)dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; b)dal Comandante generale nei confronti del restante personale. 2.La potesta' sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
a)al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; b)al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. 3.La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorita':
a)al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli; b)al Comandante generale per i restanti ufficiali. 4.Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo' in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. 5.In caso di corresponsabilita' tra:
a)ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; b)militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano. 6.Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a)qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorita' indicate al comma 2; b)qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, letterec)e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. 7.Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale. 8.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado e' disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.
Nota all'art. 2149:
- Il testo dell'art. 19, primo comma, del codice penale e' il seguente:
«Art. 19 (Pene accessorie: specie). - Le pene accessorie per i delitti sono:
1. l'interdizione dai pubblici uffici;
2. l'interdizione da una professione o da un'arte;
3. l'interdizione legale;
4. l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5. l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
5-bis. l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
6. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori.».
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
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