Articolo 2252 ter del codice dell'ordinamento militare
Art. 2252-ter.(( (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento) ))((.
1.I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.))
1.I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.))
Sentenze • 2
2. TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-01-21, n. 202100103Provvedimento:Leggi di più...- art. 1325 bis D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- art. 2252 ter Codice dell'Ordinamento Militare·
- compensazione delle spese di lite·
- criteri di valutazione per qualifica·
- eccesso di potere·
- giudizio caratteristico·
- negazione qualifica "Carica Speciale"·
- rapporto informativo·
- scheda valutativa·
- valutazione caratteristica del personale militare