Articolo 52 del codice dell'ordinamento militare
Art. 52. Magistrati militari1.I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari. 2.Le funzioni giudicanti sono:
a)di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b)di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c)semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d)semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e)direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f)direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g)direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3.Le funzioni requirenti sono:
a)di primo grado (sostituto procuratore militare); b)di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c)di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d)semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e)direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f)direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g)direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4.Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. ((Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.))
a)di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza); b)di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello); c)semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare); d)semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello); e)direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare); f)direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza); g)direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello). 3.Le funzioni requirenti sono:
a)di primo grado (sostituto procuratore militare); b)di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); c)di legittimita' (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione); d)semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello); e)direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare); f)direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello); g)direttive superiori requirenti di legittimita' (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione). 4.Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. ((Ai fini dell'anzianita', e' valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.))
1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2020-04-14, n. 202003921Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66·
- Consiglio di Stato·
- diritto alla retribuzione·
- equiparazione stipendiale·
- irricevibilità del ricorso·
- magistratura militare·
- magistratura ordinaria·
- onere della prova·
- principio di corrispondenza tra qualifica e retribuzione·
- qualifica professionale·
- spese di giudizio·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-08-23, n. 201905835Provvedimento:Leggi di più...- art. 64 d.lgs. 66/2010·
- art. 97 Cost.·
- circolare CMM n. 62/2008·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- incompetenza dell'organo di nomina·
- margine di apprezzamento·
- nomina a ufficio direttivo·
- prorogatio·
- sindacato giurisdizionale·
- valutazione comparativa dei candidati·
- violazione di legge
4. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-01-02, n. 201900003Provvedimento:Leggi di più...- art. 70 del d.lgs. n. 66/2016·
- art. 97 Costituzione·
- attitudine direttiva e merito·
- concorso pubblico·
- Consiglio della Magistratura Militare·
- eccesso di potere·
- incompetenza del Consiglio di Magistratura Militare·
- nomina a incarico direttivo·
- principi di legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione·
- regime di prorogatio·
- sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi·
- tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate·
- valutazione comparativa dei candidati·
- violazione e falsa applicazione di legge
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-05-21, n. 201805595Provvedimento:Leggi di più...- art. 194 R.D. 12/1941·
- attitudini direttive e merito nella valutazione·
- carenza di motivazione·
- compensazione delle spese di giudizio·
- concorso pubblico·
- disciplina concorsuale nella magistratura militare·
- eccesso di potere·
- requisiti di partecipazione·
- valutazione comparativa dei candidati·
- violazione di legge