Articolo 74 del codice dell'ordinamento militare

Art. 74. Concorso per esami1.Il concorso per esami di cui all'articolo 73, comma 2, ha luogo in Roma.2.La commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare, ed e' composta da cinque membri scelti fra magistrati, sia ordinari sia militari e professori delle facolta' di giurisprudenza. Con lo stesso decreto possono essere nominati, altresi', membri supplenti. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di cancelleria, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa.3.L'esame consiste:
a)in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto penale militare;
2) diritto penale;
3) diritto civile;b)in una prova orale su ciascuna delle materie indicate alla lettera a) e inoltre sulle seguenti materie:
1) procedura penale e procedura penale militare;
2) diritto romano;
3) diritto amministrativo;
4) diritto costituzionale.4.Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta.5.Sono dichiarati idonei coloro che hanno riportato una media non inferiore a sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna materia della prova scritta e della prova orale.6.Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non sono stati dichiarati idonei.7.La commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati.8.A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente:
a)gli insigniti di medaglia al valore militare;b)i mutilati o invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;c)i feriti in combattimento e i mutilati e invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio;d)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;e)gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;f)coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;g)coloro che hanno prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'amministrazione militare;h)i piu' anziani di eta'.9.I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono assunti in servizio con decreto ministeriale, a titolo di prova, con la qualifica di magistrati militari in tirocinio.10.Le ulteriori norme utili per lo svolgimento del concorso sono stabilite, volta per volta, con lo stesso decreto ministeriale che indice il concorso.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010

Sentenze1

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