Articolo 25 del codice dell'ordinamento militare

Art. 25. Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa 1.Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. 2.Il Capo di stato maggiore della difesa:
a)dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute; b)e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
((3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;))c)svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge. 3.Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.
Entrata in vigore il 22 giugno 2023

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