Articolo 1295 bis del codice dell'ordinamento militare

Art. 1295-bis.(( (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente).))((1.I marescialli maggiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.
2.All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli maggiori:
a)che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;
b)iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;
3.Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.
4.La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli maggiori di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.
5.Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.))
Entrata in vigore il 22 giugno 2017

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