Articolo 915 del codice dell'ordinamento militare

Art. 915. Sospensione precauzionale obbligatoria1.La sospensione precauzionale dall'impiego e' sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a)il fermo o l'arresto;
b)le misure cautelari coercitive limitative della liberta' personale;
c)le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d)le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2.La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potesta' dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall'articolo 916, se la revoca stessa non e' stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Entrata in vigore il 30 settembre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi